Disposizioni in materia di sicurezza pubblica – Legge n. 94/09
- 3 Agosto 2009
- 0
Sulla g.u.r.i. n. 170 del 24 luglio 2009, S.O. n. 128, é stata pubblicata la legge in oggetto. Il provvedimento ha l’obiettivo di rafforzare le azioni di contrasto alla criminalití organizzata e all’immigrazione clandestina, nonché di garantire il rispetto della legalità , in un’ottica di prevenzione dei fenomeni criminosi e della sicurezza in ambito urbano che stradale. Altresí¬, la legge in oggetto contiene disposizioni relative all’ordinamento penitenziario e all’esecuzione di misure di prevenzione e detentive.
Le novití di maggiore interesse per le imprese sono contenute all’art. 2, relativo alla lotta alla criminalití organizzata di stampo mafioso, e riguardano in particolare:
1. Il rafforzamento dei poteri dei Prefetti in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia (es. nuovi poteri di accesso e accertamento nei cantieri interessati da lavori pubblici), nonché di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose;
2. Il sequestro preventivo di beni e la procedura di amministrazione giudiziaria di beni sottoposti a sequestro (soprattutto nel caso di aziende e societí ;
3. L’inasprimento del regime speciale di detenzione (c.d carcere duro) previsto dall’art. 41-bis della L. n. 354/75;
4. La disciplina del Fondo di solidarietí per le vittime dei reati di mafia;
5. La revisione delle disposizioni in materia di commissariamento e scioglimento degli organi – non soltanto di governo politico, ma anche tecnico – degli enti locali, in caso di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso;
6. L’estensione della responsabilití degli enti ex D.lgs n. 231/01 ai delitti di criminalití organizzata;
7. L’obbligo di denuncia per le imprese vittime dei reati di concussione (art. 317 C.P.) e estorsione ( art. 629 C.P.), a pena di esclusione dalle gare di appalto. Tale novití contenuta nell’art. 2 comma 19,modifica l’art. 38 del D.lgs 163/06 (c.d. Codice De Lise) sui casi di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché dell’affidamento dei subappalti. In particolare, é previsto che siano esclusi dalla partecipazione alle suddette procedure le imprese i cui soggetti di cui alla lett. b) dell’art. 38 (titolare, direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di societí in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societí in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altre societí ) sono stati vittime dei reati di concussione o di estorsione e non risulti abbiano denunciato il fatto all’autorití giudiziaria, salvo che ricorrano i casi di esclusione della responsabilití (legittima difesa, stato di necessití , adempimento di un dovere). Quanto sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalití del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore delle Repubblica procedente all’Autorití per i lavori pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.