Con la risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha espresso alcuni chiarimenti in materia di fatturazione con IVA ad “esigibilití  differita” da parte delle imprese consorziate nei confronti del Consorzio titolare di un contratto di opere pubbliche cui queste appartengono.

L’Agenzia ha ribadito che il Consorzio puí² regolarmente fatturare le proprie prestazioni all’ente appaltante con il regime di IVA ad esigibilití  differita. Invece, anche nel caso in cui il Consorzio operi senza scopo di lucro e come mero intermediario tra le imprese consorziate e l’ente pubblico-stazione appaltante, le imprese consorziate non possono fatturare le proprie prestazioni in favore del Consorzio con IVA ad esigibilití  differita ai sensi dell’art. 6, 5° c., DPR n. 633/72. Cií² in quanto non é possibileequiparare (e quindi sottoporre al medesimo regime fiscale) le prestazioni rese dalle imprese consorziate in favore del Consorzio con le prestazioni rese dal Consorzio alla stazione appaltante in esecuzione del contratto d’appalto.

Le imprese consorziate, in sede di fatturazione al Consorzio, possono perí² avvalersi del meccanismo dell’IVA per cassa. Tale meccanismo, introdotto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008 (convertito in legge n. 2/09), puí² essere utilizzato solo alle seguenti condizioni:

1. L’impresa deve aver realizzato nell’anno solare precedente (o in caso di inizio attivití , preveda di realizzare) un volume d’affari non superiore a 200.000 euro.

2. L’impresa non deve avvalersi di regimi IVA speciali.

3. In fattura deve essere espressamente indicato che si tratta di un’operazione con imposta ad esigibilití  differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 185/2008.