Nella G.U.R.I. n. 144 del 21 giugno scorso è stato pubblicato il D.L. in oggetto recante “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, entrato in vigore sabato 22 giugno scorso.

Riservandoci di approfondire in un prossimo documento tutti i contenuti del provvedimento normativo, si evidenziano le principali novità di interesse per il settore delle costruzioni.

  1. Art. 18 (Sblocca cantieri): il Ministero delle Infrastrutture istituisce un Fondo di circa €2.000 milioni (per il quadriennio 2013-2017) per consentire la continuità dei cantieri in corso o per l’avvio di nuovi lavori. Tra gli interventi finanziabili in Sicilia è indicato l’Asse di collegamento tra la SS 640 e l’autostrada A19 AG-CL; altresì, con apposita delibera CIPE si finanzierà, tra l’altro, l’asse autostradale RG-CT. Previsto, inoltre, un piano di investimento straordinario di “edilizia scolastica” finanziato dall’INAIL (anni 2014-2016);
  2. Art. 19 (Concessioni e defiscalizzazione): introdotte alcune modifiche alla disciplina in materia di concessioni e finanza di progetto, in particolare:

– l’obbligo per il soggetto concedente di completare tutto l’iter burocratico-amministrativo finalizzato all’acquisizione di autorizzazioni, licenze ed atti di assenso in generale, previsti dalla normativa vigente, preliminarmente alla consegna lavori, garantendone al contempo la legittimità, efficacia e validità;

– l’obbligo di definire in convenzione i presupposti e le condizioni del piano economico-finanziario le cui variazioni, non imputabili al concessionario, comportino la revisione del piano stesso, nonché una precisa definizione dell’equilibrio economico-finanziario del piano, con riferimento a specifici elementi indicativi della redditività e capacità di rimborso del debito;

– per le concessioni ed i project financing i cui bandi di gara siano pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto, da affidarsi con procedura ristretta, la possibilità di indire prima della scadenza delle offerte, una consultazione preliminare con i soggetti invitati per verificare l’insussistenza di criticità progettuali sotto il profilo della finanziabilità (non dell’importo dei contributi pubblici né delle misure di defiscalizzazione), adeguando eventualmente gli atti di gara, con conseguente allungamento del termine per le offerte;

– la possibilità, nelle concessioni e nei project financing i cui bandi di gara siano pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto, che il bando imponga l’allegazione all’offerta di una dichiarazione da parte di istituti finanziatori di manifestazione d’interesse a finanziare l’operazione;

– l’obbligo, sempre nelle concessioni e nei project financing i cui bandi di gara siano pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto, di prevedere nel bando la risoluzione del contratto per mancato finanziamento dell’intervento, entro un termine congruo e non superiore a 24 mesi e fatta salva la facoltà del concessionario di reperire altre forme di finanziamento nonché di mantenere in vita parte del contratto, in caso di parziale finanziamento del progetto. In caso di risoluzione al concessionario non spetta alcun rimborso, nemmeno per le spese di progettazione;

  1. Art. 21 (garanzia globale di esecuzione): introdotta la proroga al 30 giugno 2014 dell’entrata in vigore della c.d. performance bond prevista dall’art. 113 D.lgs. 163/’06 e 129 DPR 207/’10, obbligatoria per gli appalti integrati di importo superiore a € 75 milioni e per glia affidamenti di lavori a contraente generale, nonché a discrezione della stazione appaltante per gli appalti di sola esecuzione d’importo superiore a € 100 milioni;
  2. Art. 26 (proroghe in materia di appalti pubblici): disposta la proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità di considerare i migliori 5 anni su 10 per la dimostrazione dei requisiti relativi alla cifra di affari in lavori, alla dotazione di attrezzature tecniche e all’organico medio annuo, nonché della possibilità di considerare il decennio per la dimostrazione del requisito dei lavori in categoria e “di punta”, ai fini della qualificazione SOA. Altresì, è prevista la proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità, per le stazioni appaltanti, di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti fino alla soglia comunitaria;
  3. Art. 31 (D.U.R.C.): è un provvedimento volto a semplificare la procedura relativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ribadisce alcuni obblighi dell’attuale normativa e introduce qualche novità, ma nella sostanza non vengono affrontati i problemi burocratici che allungano i tempi di emissione del documento. I punti essenziali sono:
  • la conferma dell’obbligo, per l’amministrazione aggiudicatrice e anche per tutti gli altri enti previsti dall’art. 3 c. 1 lett. b) del DPR 207/2010, di acquisire il DURC d’ufficio attraverso strumenti informatici;
  • l’aumento della durata di validità del DURC rilasciato per i contratti pubblici, da 3 mesi a 180 giorni;
  • la possibilità di utilizzare il medesimo DURC per diverse fasi della procedura di appalto se ancora in corso di validità. Il DURC acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38 D.lgs n. 163/06, può essere utilizzato anche nelle fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto; mentre il DURC acquisito per il pagamento dei SAL può essere utilizzato per più pagamenti se in corso di validità e anche per ottenere il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione. Per il saldo finale è sempre obbligatoria l’acquisizione di un nuovo DURC;
  • l’obbligo per gli Enti preposti al rilascio del DURC, nel caso di mancanza dei requisiti, di inviare all’interessato o al suo  consulente del lavoro, mediante posta elettronica certificata, un invito a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause dell’irregolarità.
  1. Art. 50 (Responsabilità fiscale negli appalti): questa norma interviene sulla disciplina della responsabilità solidale fiscale contenuta nell’art.35, dal comma 28 al 28- ter L. n. 248/2006, eliminando l’IVA dall’ambito applicativo della disposizione. Rimangono, in vigore tutte le disposizioni relative all’operatività della responsabilità (e della sanzione in capo al committente) per il versamento delle ritenute Irpef sul reddito dei dipendenti impiegati nell’appalto. L’ANCE non mancherà di intervenire in sede di conversione in legge del provvedimento, per evidenziare l’inutilità della disposizione anche con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, che si traduce nel blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali, non avendo il committente o l’appaltatore alcun potere di controllo sulla regolarità fiscale dell’appaltatore/subappaltatore. Pertanto, con riferimento alle ritenute, sono confermate: 1) l’operatività della responsabilità solidale nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e il regime sanzionatorio (sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra 5.000 e 200.000 euro) in capo al committente, qualora siano riscontrate inadempienze in capo all’appaltatore o al subappaltatore; 2) la possibilità, per il committente e per l’appaltatore, di evitare, rispettivamente, la sanzione e la responsabilità solidale, in caso di acquisizione, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione (autodichiarazione o asseverazione) attestante il corretto assolvimento degli adempimenti, già scaduti, connessi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti; 3) la limitazione della responsabilità solidale all’ammontare del corrispettivo dovuto; 4) l’esclusione, dalla nuova disciplina, delle stazioni appaltanti pubbliche (di cui all’art. 3, co.33, del D.Lgs. 163/2006).

 

Il D.L. in oggetto è entrato in vigore il 22 giugno, dovrà essere convertito in legge entro il 21 agosto 2013 e potrebbe subire alcune modifiche in sede di discussione in Parlamento.

26 giugno 2013