Conversione il Legge e non conversione dei seguenti D.L.: milleproroghe, destinazione italia e salva roma-bis
- 3 Marzo 2014
- 0
1. D.L. n. 150/2013 c.d. “mille proroghe” – proroga AVCpass
2. D.L. n. 145/2013 c.d. “destinazione Italia” – subappalto
3. D.L. n. 151/2013 c.d. “salva roma-bis” – qualificazione categorie specialistiche – NO conversione in LEGGE
Facendo seguito alle ns. precedenti comunicazioni sui D.L. in oggetto, informiamo che:
1.D.L. n. 150/2013 c.d. “mille proroghe” è stato convertito in legge 28 febbraio 2014 n. 15, il cui art. 9 c. 15-ter prevede il differimento all’1 luglio 2014 dell’entrata in vigore del sistema AVCpass, con il quale le stazioni appaltanti acquisiscono – mediante banca dati nazionale dei cc.pp. – la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per la partecipazione alle gare d’appalto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati dall’1 gennaio 2014 e fino all’entrata in vigore della legge di conversione (1 marzo), nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui dall’1 gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stati già spediti gli inviti a presentare offerta.
Altresì, con l’art. 3 c. 1-bis del provvedimento in oggetto, è stato prorogato al 30 giugno 2014, l’obbligo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di ricorrere alle centrali di committenza per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dall’1 gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione (1 marzo), così preservando le procedure di gara bandite dai suddetti Comuni ottemperato all’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza ex art. 33 c. 3-bis cod. appalti.
2.D.L. n. 145/2013 c.d. “destinazione Italia” è stato convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 9. Rispetto al contenuto del D.L. (v. ns. circ. n. 4/2014), in fase di conversione sono state apportate alcune modifiche. Segnatamente, l’art. 10 c. 13 prevede che in caso di subappalto (art. 118 cod. appalti), anche per i contratti in corso e in deroga al bando di gara, la stazione appaltante può prevedere il pagamento diretto al subappaltatore, cottimista, mandante, società consortile nei casi in cui accerti una situazione di “crisi di liquidità finanziaria dell’appaltatore comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti”. Altresì, il provvedimento in oggetto, prevede un’ulteriore modifica all’art. 118, consentendo alla stazione appaltante, anche per i contratti in corso, in pendenza del concordato preventivo con continuità aziendale, di provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dai subappaltatori, cottimisti, mandanti e società consortili in base alle determinazioni del tribunale competente per l’ammissione ala predetta procedura.
3.D.L. n. 151/2013 c.d. “salva Roma-bis”, non è stato convertito in legge a causa dei numerosi emendamenti presentati e l’imminenza della scadenza il 28 febbraio. Tale D.L. prevedeva, fino al 30 settembre 2014, una reviviscenza degli articoli 107 c. 2 e 109 comma 2 DPR n. 207/’10 (abrogati dal dpr 30.10.2013 a seguito del parere del Cons. di Stato n. 3014/2013 – v. ns. circ. n. 1/2014). Pertanto, essendo decaduto il D.L. in oggetto, l’art. 107 c. 2 e 109 c. 2 DPR n. 207/’10 risultano annullati, con la conseguenza che il concorrente ad una gara d’appalto pubblico in possesso di adeguata attestazione SOA nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, può partecipare alla gara ed eseguire tutte le lavorazioni comprese quelle specialistiche (OS) appartenenti alla/e categoria/e scorporabile/i, senza alcun obbligo – nel caso di mancato possesso di adeguata attestazione SOA nelle cat. specialistiche – di formare ATI o di ricorrere all’avvalimento o al subappalto (v. ns. circ. n. 185/2013). Tuttavia, il Governo si è impegnato di emanare celermente un provvedimento in merito.