Con sentenza n. 33 del 13 marzo scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 L.R. Sicilia n. 15/2008. Tale articolo prescriveva, a pena nullità del bando di gara, che lo stesso dovesse contenere l’obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di c/c sul quale far confluire le somme relative all’appalto con relative modalità e la previsione della risoluzione contrattuale nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria dovesse essere rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

In sintesi, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la suddetta disposizione riguarda materie di competenza legislativa esclusivamente statale, poiché rientranti nella materia dell’ordine pubblico e dell’ordinamento civile di cui all’art. 117 Costituzione, senza che possa essere invocata l’autonomia speciale statutaria della Regione Sicilia. Invero, successivamente a quella regionale, la legge nazionale n. 136/2010 ha disciplinato l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

 

16 marzo 2015