Sulla G.U.R.S. n. 22/2016 è stata pubblicata la legge regionale n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016.

L’art. 24 della legge in oggetto, dispone:

  • la modifica dell’art. 1 L.R. n. 12/2011, stabilendo che a decorrere dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 (19 aprile 2016) si applicano in Sicilia le disposizioni in esso contenute e succ. mod. ed int.;
  • l’abrogazione degli artt. 14 (Concorsi di idee), 17 (Certificazione antimafia) e 19 (criteri di aggiudicazione) della L.R. n. 12/2011;
  • le disposizioni dell’art. 8 L.R. n. 21/2011 (Comm. agg. nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’O.E.P.V. per appalti di lavori d’importo inferiore a € 1.250.000 e per appalti di servizi o forniture), si applicano con i limiti temporali stabiliti dall’art. 77 c. 12 D.lgs. n. 50/2016 (probabilmente entro 18 agosto 2016);
  • per gli appalti d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria (lavori= € 5.225.000), le disposizioni di cui all’art. 9 c. 6 L.R. n. 12/2011 (nomina comm. agg. per espletamento gara competenza UREGA), si applicano nei limiti temporali stabiliti dall’art. 7 c. 12 D.lgs. n. 50/2016 (probabilmente entro 18 agosto 2016);
  • tutti i riferimenti al D.lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed int. contenuti nella L.R. n. 12/2011 e nel relativo regolamento (Decr. Pres. Reg. Sicilia n. 13/’12), s’intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal Nuovo Cod. Appalti D.lgs. n. 50/’16 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

 

La norma commentata, ha così reso operativo quanto già chiarito dalla Circ. Ass. Reg. Infrastrutture prot. n. 86313/DRT del 4 maggio scorso (ns. Comunicato pari data).