Sulla G.U.R.I. n. 174 del 27 luglio scorso, è stata pubblicata la Circolare in oggetto con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti fornisce le prime indicazioni sul corretto utilizzo del DGUE nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando altresì uno schema di formulario (coniato da un Regolamento della Comm. Europea ai sensi dell’art. 59 Dir. UE 2014/24) adattato alla luce delle disposizioni del Nuovo Cod. Appalti D.lgs. n. 50/2016 (art. 80, 83 e 91).

Attenzione nel consultare e compilare il formulario, poiché per errore in una precedente gazzetta ufficiale (n. 170 del 22 luglio scorso), è stato pubblicato un Comunicato dello stesso Ministero dello stesso oggetto si cui sopra, contenente un formulario monco in alcune parti.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 85 D.lgs. n. 50/2016, il DGUE – composto da sei parti – consiste in un’autodichiarazione valevole come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, con la quale l’operatore economico dichiara di possedere i requisiti generali e speciali di partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture. Tale formulario è utilizzato per tutte le procedure di affidamento (appalto e concessione) di contratti riguardanti lavori, servizi e forniture, d’importo superiore ad € 40.000

 

Non essendo chiaro se la produzione in gara del suddetto DGUE sia immediatamente sostitutiva delle “dichiarazioni sostitutive” ex DPR 445/2000 riguardanti i requisiti generali (art. 80 D.lgs. n. 50/’16) e speciali (art. 83 e 91 D.lgs. n. 50/’16) di qualificazione, consigliamo le imprese di continuare a produrle in sede di offerta, in attesa di avere maggiori chiarimenti.

 

29 luglio 2016