Cigo – Eventi oggettivamente non evitabili – Regolarizzazioni contributo addizionale
- 19 Aprile 2017
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In relazione alla disciplina sulla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l’Inps ha pubblicato sul proprio portale informatico gli allegati messaggi nn. 1548/17 e 1640/17.
Con il messaggio 1548/2017 l’Istituto, nel fornire la nuova tabella dei codici evento Cigo classificati come eventi oggettivamente non evitabili, integrando quindi il precedente messaggio 4752/2016 (vedi nostra nota del 25.11.2016), ha chiarito che rientrano in tale causale anche la mancanza di energia elettrica (non previamente programmata), il guasto ai macchinari (non imputabilità all’azienda e/o ai lavoratori e con regolare manutenzione) e il sisma.
Con il messaggio n. 1640/17 sono state, altresì, fornite indicazioni alle aziende per la regolarizzazione del versamento del contributo addizionale in relazione ai trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs. n.148/15, per i periodi precedenti il mese di marzo 2017.
A tal riguardo, le aziende sono tenute ad effettuare gli adempimenti informativi afferenti ai periodi pregressi nell’ambito del flusso UniEmens relativo al mese di marzo 2017, attraverso i codici E501, E600 per le autorizzazioni rilasciate con sistema ticket o E301, E399 per le autorizzazioni rilasciate con sistema di Cig Aggregata.
Le aziende cessate in data antecedente al 19 gennaio 2017, ossia alla data di pubblicazione della circolare Inps n. 9/17 (vedi nostra nota del 26.01.2017), sono tenute all’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività e ad effettuare il versamento del contributo, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 18 aprile 2017.
Il messaggio 1640/2017a conclude ricordando che anche le imprese che hanno trasmesso le denunce Uniemens utilizzando i c.d. codici impropri per il pagamento del contributo addizionale e versato il medesimo in misura inferiore a quella dovuta, sono tenute ad integrare la differenza nella denuncia del mese di marzo 2017, pena l’assoggettamento all’ordinario regime sanzionatorio.
Si ricorda che l’art. 5 del Decreto Legislativo 148/2015 stabilisce l’applicazione di un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non più commisurato all’organico dell’impresa – quindi sulla base di un criterio dimensionale – ma connesso all’effettivo utilizzo del trattamento. Il contributo addizionale quindi è maggiore in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale.
Il contributo addizionale non è dovuto, in particolare:
a) per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili (ad esempio,maltempo);
b) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale;
c) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.
In allegato i messaggi 1548/2017 e 1640/2017