Inps – Obblighi in materia di censimento delle Unità Produttive
- 16 Marzo 2017
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Con circolare n. 56/17, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle nuove codifiche relative all’inquadramento delle attività non censite dall’ISTAT, nonché un approfondimento in merito al concetto di “unità produttiva” ed al relativo obbligo di registrazione, ai fini della corretta compilazione del flusso Uniemens.
L’obbligo di registrazione delle unità produttive, come anticipato dalla circolare Inps n. 9/17, decorre dal periodo di paga marzo 2017 e consente di rilevare nel flusso Uniemens, con scadenza fine aprile 2017, ciascun lavoratore e la relativa unità produttiva presso la quale quest’ultimo opera.
Si ricorda che la comunicazione di una nuova unità produttiva, di regola, deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura della stessa, avvalendosi dell’apposita procedura telematica predisposta dall’Inps.
La definizione di “unità produttiva”, anche rapportata al concetto di “unità operativa”, assume rilevanza ai fini della Cassa integrazione guadagni, in quanto solo nei confronti della prima è possibile ricondurre l’intervento degli ammortizzatori sociali e conseguentemente effettuare il calcolo dei relativi limiti di durata massima nonché della contribuzione addizionale.
Fermo restando quanto già richiamato dall’Inps nella circolare 172/10, l’unità operativa deve essere intesa quale luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti, ovvero sezione produttiva avente caratteristiche di omogeneità.
Diversamente, gli indicatori che consentono di identificare l’unità produttiva e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende in sede di iscrizione in anagrafica aziendale, fanno complessivamente riferimento all’autonomia organizzativa, finanziaria o tecnico funzionale, nonché alla presenza di maestranze adibite in via continuativa.
In sostanza, l’unità produttiva è un plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta che ha, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili, così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.
In caso di cantieri edili e affini, in sede di iscrizione in anagrafica dell’unità produttiva cantiere, l’azienda dovrà autocertificare che, per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto di almeno un mese, senza onere di allegazione del contratto medesimo.
A tal riguardo si ricorda che nella circolare Inps n. 197/15 è stato altresì chiarito che “non sono da ricomprendersi nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata”.
Sempre con riferimento al settore edile, la nota in commento conferma che, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva.
Dal punto di vista più strettamente operativo, i datori di lavoro o gli intermediari abilitati attraverso la funzione web “Comunicazione unità produttiva/Accentramento contributivo” ed a quella seguente “Comunicazione unità operativa-produttiva”, potranno inserire o modificare le unità operative-produttive, effettuando un nuovo censimento dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento “UnitaProduttiva”.
La mancata indicazione di tale elemento costituisce errore bloccante che impedisce l’invio del flusso UniEmens.
In allegato la Circolare Inps n. 56/17