L’Inps, con  messaggio n. 4824 del 29 novembre 2016, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.

In particolare il messaggio nel richiamare la nuova disciplina che ricordiamo consente alle aziende di presentare un’unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente al mese di presentazione della richiesta stessa, superando la precedente che invece fissava, anche gli eventi oggettivamente non evitabili, il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione, ha  precisato che:

in fase di prima applicazione, è possibile inviare un’unica domanda nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame. Diversamente sarà necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.

Ad esempio per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, può essere richiesta in un’unica domanda. Invece nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 28 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte, fino a diversa indicazione che sarà oggetto di apposito messaggio”.

L’indicazione quindi modifica, anche se come chiarito solo “in fase di prima applicazione” quanto contenuto nel precedente messaggio 4752 del 23 novembre scorso (vedi nostra comunicazione del 25 novembre scorso).

In allegato il messaggio Inps n. 4824 del 29 novembre 2016