Art. 29. L. n 341/95 e s.m.i. – Sgravio contributivo per l’edilizia anno 2016
- 5 Settembre 2016
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Con messaggio n. 3358/16, l’Inps ha confermato che a decorrere dal 1° settembre 2016 i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305, caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909 potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio di cui all’art. 29 della L. n. 341/95 e smi, nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%.
Si ricorda infatti che l’art. 1 co. 51 della L. n. 247/07 ha ormai previsto che “decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio e sino all’adozione di un apposito decreto interministeriale, si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento”.
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016; per poterne fruire sarà necessario inoltrare dal 1° settembre 2016 apposita istanza telematica, utilizzando il modulo “Rid-Edil”, presente nella sezione “comunicazioni on line”, funzionalità “invio nuova comunicazione” disponibile nel cassetto previdenziale aziende del portale informatico dell’Istituto.
I sistemi informativi centrali, entro il giorno successivo all’inoltro delle istanze, previa verifica formale, attribuiranno un esito positivo o negativo alle richieste. In caso di esito positivo, ai datori di lavoro ammessi verrà rilasciato il codice di autorizzazione “7N”, che avrà validità per il periodo da agosto a dicembre 2016.
Nell’ipotesi di matricole sospese o cessate, l’azienda potrà recuperare lo sgravio relativo ai mesi precedenti la sospensione o cessazione attraverso la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al messaggio in oggetto. La sede Inps competente, in caso di esito positivo dell’istanza, attribuirà il suddetto codice “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
Sotto il profilo operativo, i datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio relativo al beneficio corrente nel flusso UniEmens con il codice causale “L206” nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi”; il recupero degli arretrati, invece, dovrà essere esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens l’elemento con il codice “NFOR”, che contraddistingue, appunto, gli operai non più in carico presso l’azienda.
La nota in oggetto conclude ricordando che nel caso di mancata adozione del decreto interministeriale o di modifica della misura agevolativa, l’Inps provvederà al recupero degli importi non spettanti o a fornire le istruzioni operative per il conguaglio delle differenze a credito.
In allegato il messaggio Inps n. 3358/16