Ministero Lavoro: Disoccupazione speciale edile art. 11 L. n. 223/91
- 9 Maggio 2016
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A seguito di alcune richieste di chiarimento in merito alle condizioni ed ai requisiti per l’accesso al trattamento di disoccupazione speciale edile, di cui all’art. 11 della L. n. 223/91, approssimandosi la data che ne sancirà l’abrogazione, prevista per il 31 dicembre 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito le seguenti indicazioni.
Richiamata la relativa normativa e, in particolar modo, la delibera Cipi del 19 ottobre 1993 contenente le indicazioni riguardo al numero minimo dei lavoratori oggetto di licenziamento che, come noto, varia a seconda delle aree individuate dal D.P.R. n. 218/78, il dicastero ha ritenuto opportuno ricordare i limiti temporali entro cui dovranno essere perfezionati i suddetti requisiti ai fini dell’accesso al trattamento in oggetto.
Fermo restando che dal 1° gennaio 2017 il trattamento previsto dall’art. 11 della L. n. 223/91 sarà abrogato, il numero minimo di licenziamenti, come previsto dalla richiamata delibera Cipi del 19 ottobre 1993, da raggiungere entro sei mesi dal primo licenziamento, dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2016.
Entro tale termine dovrà, altresì, essere conclusa la procedura sindacale e presentata la relativa domanda al Ministero del Lavoro per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione.
Effettuate le opportune verifiche al riguardo, l’Ufficio competente del Ministero adotterà il decreto con decorrenza nell’anno 2016, che potrà produrre i propri effetti per periodi successivi, sino a 27 o 18 mesi a seconda dell’area di interesse.
Ad ogni modo il Decreto di concessione potrà essere emanato nel corso del 2017, al fine di consentire l’istruttoria delle richieste avanzate entro il 31 dicembre 2016.
In allegato la Circolare 16/2016