Decreto Sblocca Cantieri – Direttive regionali semplificazione interventi strutturali nelle zone sismiche
- 30 Maggio 2019
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Con riferimento al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32 c.d. “Sblocca Cantieri” il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in attesa delle previste linee guida del MIT, ha emanato il DDG n. 189 del 23 aprile 2019, recante direttive sulle procedure per il rilascio dell’autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per il deposito del progetto stesso presso gli stessi uffici, operative a partire dal 31 maggio.
Nelle more della conversione del citato decreto legge, brevemente si ricorda che l’art. 3 dello stesso apporta modifiche al D.P.R. 380/2001. Le modifiche riguardano gli artt. 65, 67, 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, in merito alle pratiche di presentazione, deposito e autorizzazione dei progetti delle parti strutturali delle costruzioni.
Viene inoltre introdotto l’art. 94 bis che disciplina in maniera innovativa gli interventi strutturali eseguiti nelle zone sismiche, introducendo una suddivisione degli interventi in “rilevanti”, “di minore rilevanza” e “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.
Il nuovo art. 94 bis prevede l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione alla classificazione sismica (1,2,3) della zona in cui si va a costruire, ma alla rilevanza dell’intervento strutturale.
L’autorizzazione scritta rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione per l’inizio lavori prevista dall’art. 94 non è richiesta per i lavori relativi agli interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”.
Per una più precisa individuazione di tali interventi e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto da inviare allo sportello unico di cui all’art. 93, è prevista l’emanazione di Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture (MIT) d’intesa con la Conferenza Unificata.
Nelle more dell’emanazione delle Linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle Linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
In allegato il DDG 189 del 23 aprile 2019