Con riferimento alla disposizione in oggetto, Ance Sicilia ha formulato alcuni quesiti interpretativi all’Ass. Reg. Infrastrutture (all.1) il quale ha risposto con una nota. (All. 2)

Si riportano, in sintesi, i quesiti formulati e le relative risposte rese dal Dipartimento Reg. Tecnico:

  1. Considerato che uno dei presupposti per l’applicazione della norma regionale è che l’affidamento dei lavori avvenga “con procedure ordinarie”, si è chiesto se da tale locuzione si escludano le procedure negoziate.

Dalla risposta sembrerebbe escludersi l’applicazione della norma regionale alle procedure negoziate ex art. 36 D.lg.s. n. 50/2016.

  1. Non appare chiaro se l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale consegua direttamente dall’applicazione del minor prezzo laddove il numero delle offerte ammesse sia a 10 e l’appalto non presenti carattere transfrontaliero (come nella disposizione nazionale riportata al comma 8 art. 97 D.lgs. n. 50/2016), oppure se operi solo se indicata nel bando di gara.

La risposta del Dip. Reg. Tecnico chiarisce che l’esclusione automatica delle offerte anomale opera solo se prevista nel bando di gara sempreché il numero delle offerte ammesse sia  a 10. Qualora non prevista nel bando di gara, si applicherà il criterio di aggiudicazione “nazionale” di cui all’art. 97 D.lgs. n. 50/2016.

All.1  – Nota richiesta interpretazione art. 4 LR 13-2019

All.2 – risposta dip.reg.tecnico (art. 4 L.R. 13_2019)