Trasferimento del “bonus edilizia” e cessione dei crediti

Le spese per interventi di recupero edilizio saldate dal venditore dell’immobile oggetto di intervento, dopo il rogito, non possono essere detratte né dal veditore, né dall’acquirente. Il venditore che abbia effettuato l’ultimo versamento all’impresa, dopo il rogito, non ha più titolo, né per usufruire del beneficio in via diretta, né per trasferirlo. Il credito d’imposta derivante dalla detrazione per lavori di messa in sicurezza sismica può essere ceduto alla società che realizza i lavori anche se il beneficiario della detrazione ne è socio e amministratore unico. Questi sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le Risposte ad interpello n. 174 del 10 giugno 2020,Risposte ad interpello n. 175 del 10 giugno 2020