Bonus facciate: l’assimilazione della ZTO deve risultare da certificazioni urbanistiche

Bonus facciate, l’assimilazione della zona territoriale in cui è collocato l’edificio oggetto di intervento, alle zone A o B secondo la definizione del DM n.1444/68, deve risultare da certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. A tal fine, l’attestazione del professionista non ha validità.

Il Bonus facciate spetta a tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito, ma in quanto detrazione dall’imposta lorda non compete ai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Nel caso di lavori complessi sull’involucro dell’edifico, riconducibili a diversi benefici fiscali (ad es. “bonus facciate”, ed Ecobonus), è possibile usufruire delle diverse agevolazioni, a condizione che siano contabilizzate separatamente in fattura le spese sostenute e che siano rispettati gli adempimenti prescritti per ciascuna agevolazione.

Questi sono alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le Risposta n. 179 del 11 giugno 2020,Risposta n. 182 del 11 giugno 2020 e Risposta n. 185 del 12 giugno 2020.