Pubblicato sul S.O. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio n. 180 la LEGGE 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” (cd Decreto Rilancio).
Tra gli articoli, il  super ecobonus 110% per la riqualificazione energetica in edilizia accompagnato dal meccanismo di cedibilità del credito di imposta a banche e istituzioni finanziarie rispettivamente rinvenibili agli articoli 119 e 121 (vedi allegato).
Con la conversione del Decreto Rilancio le nuove agevolazioni, fruibili dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, entrano a pieno regime.

L’ANCE pubblica la prima Guida Operativa sui Superbonus potenziati (accedi all’area riservata e scarica la guida), che verrà progressivamente aggiornata alla luce dei prossimi provvedimenti attuativi.

Riportiamo di seguito, un estratto della guida: una check list di sintesi che definisce come utilizzare i nuovi superbonus in caso di utilizzo diretto, sconto in fattura e cessione del credito.

A. UTILIZZO DIRETTO

  • detrazione dalle imposte sul reddito, da ripartire in 5 quote annuali e da utilizzare nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (dichiarazione da presentare nell’anno successivo)

B. CESSIONE DEL CORRISPONDENTE CREDITO D’IMPOSTA O OPZIONE PER LO “SCONTO IN FATTURA”

  • acquisizione dell’asseverazione dei requisiti tecnici, dell’attestazione sulla congruità delle spese sostenute e del visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai bonus;
  • comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, di esercizio dell’opzione per la cessione/sconto in fattura;
  • messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia nel cassetto fiscale del cedente che di quello del cessionario (o del fornitore che ha praticato lo sconto), dell’importo del credito d’imposta spettante;
  • accettazione, sempre con modalità telematiche, del credito d’imposta da parte del cessionario o del fornitore che ha praticato lo sconto;
  • utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in compensazione tramite modello F24 in 5 quote annuali costanti, oppure cessione del medesimo credito d’imposta ad altri soggetti comprese banche ed intermediari finanziari.