Superbonus e villette a schiera – I Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Sì alla detrazione potenziata al 110% – cd. Superbonus per un intervento di isolamento termico su una villetta a schiera, anche non abitazione principale, a condizione che questa sia “funzionalmente indipendente” e con “accesso autonomo dall’esterno” e nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla relativa disciplina.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.328 del 9 settembre 2020, in risposta ad un’istanza d’interpello formulata da un privato in relazione all’applicabilità della detrazione potenziata al 110% – cd. Superbonus sulla propria villetta a schiera, utilizzata come “prima casa” per sé ed il proprio nucleo familiare.

Con riferimento al caso di specie, relativo all’applicabilità dell’Ecobonus al 110% su un fabbricato unifamiliare (cd. “villetta a schiera”) l’Agenzia delle Entrate richiama sia la disciplina di legge, sia la C.M. 24/E/2020 che ha fornito i primi chiarimenti applicativi della misura.
In particolare, in tale pronuncia è stata chiarita l’espressione contenuta nella norma, in base alla quale «per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare».
Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che:

  • un’unità immobiliare è «funzionalmente indipendente» se dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva;
  • per «accesso autonomo dall’esterno» si intende l’accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Inoltre, in presenza di unità immobiliari poste all’interno di “edifici plurifamiliari”, i requisiti dell’«indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», devono essere verificati congiuntamente, a nulla rilevando la circostanza che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.