Superbonus 110%, nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate: nella sezione del sito dedicata alla nuova agevolazione prevista dal decreto Rilancio, sono disponibili le FAQ aggiornate.
Da chi può accedere all’ecobonus e sismabonus del 110%, passando per i lavori ammessi, fino ad arrivare alle regole previste in merito alla fruizione della detrazione nel caso di vendita dell’immobile oggetto di lavori, le FAQ analizzano alcuni casi pratici.
Diverse le risposte fornite, molte volte a confermare quanto già precisato con la Circolare 24/E/2020. A tal riguardo viene ribadito che:

  • non è possibile beneficiare del Superbonus in caso di interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate se l’edificio è interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti;
  • in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene;
  • in caso di trasferimento per atto tra vivi o di cessione a titolo gratuito, inclusa la donazione,  dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Queste  disposizioni trovano applicazione in tutte le ipotesi di cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione;
  • in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa, fermo restando che l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.).