Ammesso il Bonus facciate per un intervento eseguito da un’impresa su un proprio immobile “patrimonio”.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, rispettivamente nella Risposta n.517 del 2 novembre 2020 scorso e nella Risposta n.520 del 3 novembre 2020, in relazione a due istanze d’interpello aventi ad oggetto l’applicabilità del cd. Bonus facciate, ovvero della detrazione del 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici.

Risposta n.517 del 2 novembre 2020

  • conferma che beneficiano della detrazione anche i soggetti titolari di reddito d’impresa, per gli interventi eseguiti sia sugli immobili strumentali, sia sugli “immobili patrimonio“(ovvero i beni che non sono né strumentali, né “merce”).

Nel caso di specie, quindi, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla disciplina agevolativa, la società istante può usufruire del Bonus facciate per le unità a destinazione residenziale possedute, come “immobili patrimonio”, nell’edificio oggetto degli interventi.

Risposta n.520 del 2 novembre 2020

  • chiarisce che sono agevolate con il Bonus facciate le spese relative agli interventi di isolamento sull’involucro esterno visibile dell’edificio, comprensivo dello “sporto di gronda“, tenuto conto che quest’ultimo è un elemento relativo alla parte opaca della facciata;
  • fa rientrare nel beneficio anche i lavori aggiuntivi, consistenti nello spostamento dei pluviali, nella sostituzione dei davanzali e nella sistemazione di prese e punti luce esterni, nello smontaggio, rimontaggio e sostituzione delle tende solari, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici.
    Infatti, tali lavori sono qualificabili come “opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso”;
  • esclude dall’agevolazione le spese riferite alle facciate interne dell’edificio (se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico ), ed alle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio.