Decreto Legge 9 novembre 2020 n.149 cd. “Decreto Ristori Bis”
- 11 Novembre 2020
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, cd. Decreto Ristori bis, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il D.L. n. 149/20 è in vigore dal 9 novembre 2020, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto – che si compone di 32 articoli – è suddiviso nei seguenti TITOLI:
- TITOLO I: Sostegno alle imprese e all’economia(artt. 1 – 8);
- TITOLO II: Disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia(artt. 9 – 20);
- TITOLO III: Altre disposizioni urgenti(artt. 21 – 30);
- TITOLO IV: Disposizioni finali(artt. 31 – 32).
Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per il settore in materia lavoristica e previdenziale, si evidenzia :
– l’art. 12 che interviene sotto due profili sulla cassa integrazione per COVID-19 disciplinata dal primo Decreto Ristori:
- sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenzaper l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20 e s.m.i., e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Viene pertanto abrogata la disposizione di cui al comma 7 dell’art. 12 del D.L. n. 137/20;
- i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 12 del D.L. n. 137/20 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto qui in esame (9 novembre 2020).
– l’art. 13 che introduce, limitatamente alle c.d. Regioni rosse, un congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado. Tale congedo è riconosciuto nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e spetta alternativamente ad entrambi i genitori (lavoratori dipendenti) per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal DPCM 3 novembre 2020.
Per questi periodi di congedo è prevista, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, nonché la copertura della contribuzione figurativa.
Il medesimo congedo straordinario è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
– l’art. 14 che prevede, limitatamente alle c.d. Regioni rosse e nella medesima fattispecie di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, un “bonus baby-sitting” nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di cui all’art. 2 comma 26 del legge n. 335/95, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per requisiti e condizioni di fruizione, si rinvia al testo del citato art. 14. Si evidenzia che, anche in tal caso, il bonus spetta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Il suddetto “bonus baby-sitting” trova applicazione anche con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.