Sì alla detrazione IRPEF/IRES combinata EcoSismabonus nell’ipotesi di interventi energetici ed antisismici eseguiti da un’impresa su un edificio di sua proprietà, le cui unità immobiliari, al termine dei lavori, verranno destinate alla locazione o cedute a terzi.

Per l’applicabilità del beneficio, le “parti comuni” sono quelle riferite alla presenza, nel fabbricato, di più unità immobiliari in senso oggettivo, a prescindere dall’esistenza, o meno, di una pluralità di proprietari delle stesse.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.549 del 13 novembre 2020, in risposta ad un’istanza d’interpello formulata da un’impresa che intende realizzare, su un immobile residenziale di sua proprietà, interventi edilizi agevolabili con la detrazione combinata EcoSismabonus, nella misura dell’80% o all’85% delle spese sostenute per interventi condominiali, nel limite massimo di 136.000 euro.

Al termine dei lavori, le unità oggetto degli interventi verranno cedute (come “beni merce”), ovvero locate a terzi (come “immobili patrimonio”).

Nel caso di specie, viene confermato che l’impresa, unica proprietaria dell’immobile, può usufruire del beneficio combinato EcoSismabonus per gli interventi sull’intero edificio, ivi comprese le parti comuni, nonché per le unità che verranno successivamente destinate alla vendita (“beni merce”), ovvero alla locazione (“immobili patrimonio”).

Inoltre, nella medesima pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ammette fra le spese agevolabili ai fini dell’EcoSismabonus anche quelle riferite ai lavori di risparmio energetico consistenti nella sostituzione della centrale termica e nell’installazione di collettori solari, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla medesima disposizione agevolativa.

Infine, viene confermato che l’impresa istante può optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo.