La Risposta n. 14 del 7 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate fa il punto sugli interventi agevolabili per gli enti non commerciali.
Lo spunto per i chiarimenti arriva dal quesito posto dall’istante in relazione a lavori da effettuare sugli edifici di una parrocchia.
Il documento di prassi riepiloga il quadro normativo di riferimento e spiega quali sono le condizioni da soddisfare per avere diritto alla possibilità di scelta della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Gli enti religiosi non sono compresi tra i soggetti beneficiari del Superbonus espressamente indicati dalla normativa.
L’Agenzia a tale proposito ricorda che tra i soggetti ammessi alla maxi-detrazione rientrano solo le organizzazioni non lucrative (Onlus), le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri, quei soggetti cioè, indicati nell’articolo 119, comma 9, lettera d-bis) del decreto “Rilancio”. Detti soggetti  sono  ammessi senza limitazioni all’agevolazione, per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi.
Nel caso in specie gli Enti religiosi potranno beneficiare del Superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino.
La parrocchia quindi non potrà fruire della maggiore detrazione del 110% sui lavori da effettuare sull’immobile di sua proprietà. Resta fermo che la parrocchia possa beneficiare per le spese sostenute per interventi diversi dal Superbonus, ove in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.
Con riferimento alle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito, art. 121, l’AdE ricorda che vi rientrano  le spese sostenute per:
interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir); opzione non esercitabile dagli enti non commerciali, ma solo dai contribuenti assoggetti ad Irpef anche se non residenti nel territorio dello Stato
– Sisma bonus (art. 16 D.L. 63/2013)
– Eco bonus (art. 14 D.L. 63/2013)
– Bonus facciate ( art. 1 commi 219 e 220 Legge 160/2019)

L’istante, quindi, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura (articolo n. 121 del Dl “Rilancio”), esclusi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del Tuir.