Risposta all’istanza di interpello n.21 dell’8 gennaio 2021 – Superbonus, ok solo per l’unità immobiliare ad uso residenziale
- 26 Gennaio 2021
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Nella Risposta n. 21dell’8 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’agevolazione spetta solo per l’unità immobiliare ad uso residenziale.
Il documento di prassi non accoglie la soluzione proposta dall’istante.
Lo spunto del chiarimento è quello del soggetto istante, proprietario di tre unità immobiliari, sulla possibilità di fruire dell’agevolazione per le spese relative ad interventi da effettuare su un edificio composto da tre unità immobiliari funzionalmente indipendenti, e con diverse destinazioni d’uso:
– una a destinazione residenziale, con accesso autonomo dall’esterno direttamente da strada pubblica;
– una ad uso ufficio (categoria catastale A/10);
– una adibita a cabina elettrica (categoria catastale D/1) di cui l’istante, pur essendo proprietario, non ne ha il possesso in quanto sulla stessa è costituita una servitù a favore di ENEL.
L’Agenzia delle Entrate, ricorda che gli interventi ammessi al Superbonus devono essere realizzati su:
- parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).
Pertanto non condivide la soluzione proposta dall’istante e conferma che il contribuente ha diritto all’agevolazione solo per le spese che saranno sostenute per i lavori agevolabili sull’unità immobiliare ad uso residenziale nel presupposto che sia “funzionalmente indipendente” e quindi dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per riscaldamento di proprietà esclusiva e disponga di accesso autonomo all’esterno.
L’Agenzia delle Entrate specifica, infatti, che:
“Diversamente, le altre unità immobiliari che compongono l’edificio e di cui lo stesso istante è proprietario non si configurano come unità immobiliari residenziali e pertanto non possono accedere al Superbonus.”