OK al Sismabonus acquisti anche in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio con aumento volumetrico, a prescindere dalla tipologia di intervento individuato dal titolo abilitativo (come “ristrutturazione” o “trasformazione edilizia”), a condizione che siano rispettati gli strumenti urbanistici vigenti.

Ammesso il beneficio anche nell’ipotesi di ricostruzione di parte del nuovo edificio in un’area diversa, libera da costruzioni, che viene accorpata al terreno originario, con aumento di edificabilità complessivo, come previsto dalla regolamentazione edilizia comunale.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.97 dell’11 febbraio 2021, in risposta ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità del Sismabonus acquisti in una particolare fattispecie relativa alla demolizione di un immobile la cui ricostruzione, con aumento di volumetria, viene effettuata sfruttando anche l’edificabilità di un’area confinante, ancora libera da manufatti, accorpata al terreno principale, in base alla normativa urbanistica del Comune.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria:

  • chiarisce che il Sismabonus acquisti spetta, in presenza di demolizione e ricostruzione anche con aumento di volumetria, a prescindere dalla motivazione del titolo abilitativo, che può essere rilasciato ai sensi dell’art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001 (come “ristrutturazione edilizia”), ovvero della lett.e del medesimo co.1 (come “trasformazione edilizia”, nell’ambito della nuova costruzione), ferma restando la condizione del rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

In sostanza, quindi, l’Agenzia delle Entrate consente l’applicabilità del beneficio nell’ipotesi di utilizzo, in fase di ricostruzione, anche di un’area diversa rispetto a quella originaria, sulla quale verrà edificata una porzione del nuovo fabbricato, tenuto conto che, nel caso di specie, l’intero intervento viene eseguito nell’ambito di un piano di recupero comunale;

  • conferma che, in fase di ricostruzione, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente»;
  • ribadisce che il beneficio spetta anche nell’ipotesi di deposito tardivo presso gli uffici comunali dell’asseverazione di rischio sismico ante e post intervento, a condizione che tale adempimento avvenga entro la data del rogito di acquisto delle nuove unità ricostruite (cfr. anche la stessa C.M. 19/E/2020).

Sullo stesso tema è intervenuta anche la Risposta n.103 dell’11 febbraio 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, anche al ricorrere delle condizioni previste per l’applicazione del Super Sismabonus acquisti al 110%, e nell’ipotesi di conclusione dell’intervento di demolizione e ricostruzione nel corso del 2022, l’agevolazione spetta a condizione che «l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione».

In sostanza, alla luce della proroga dei Superbonus, ivi compresa la fattispecie relativa al Super Sismabonus acquisti al 110%, fino al 30 giugno 2022, nel caso di specie il beneficio è ammesso per i rogiti di acquisto delle nuove unità stipulati entro tale data.