Legge di conversione Decreto Milleproroghe – L. 26 febbraio 2021 n.21
- 5 Marzo 2021
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 – Serie Generale – del 1° marzo 2021, la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge – c.d. “Milleproroghe – 31 dicembre 2020, n. 183, (testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione) recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto””.
Tra le disposizioni introdotte in sede in conversione nell’articolo 13, recante la proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, si segnalano le seguenti:
- la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione, operata dall’art. 1, comma 10 del dl n. 32/2019 (c.d. Sblocca-cantieri), dell’operatività della norma c.d. “taglia riserve”, al fine di consentire agli operatori economici di iscrivere riserva anche su aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica;
- la proroga, fino al 15 giugno 2021, delle disposizioni del decreto legge n. 76/2020 (c.d. Semplificazioni) relative ai c.d. Sal emergenziali. In proposito, si vuole ricordare che il DL Semplificazioni ha previsto, in relazione ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del dl stesso, l’adozione di un SAL c.d. “emergenziale” da parte del direttore dei lavori, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, da effettuare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire entro il 1° agosto 2020). Con il decreto Milleproroghe, tale meccanismo si estende a tutte le lavorazioni effettuate fino alla data del 15 giugno 2021, con obbligo di adozione del SAL entro il 30 giugno 2021. Viene precisato, altresì, che il pagamento dovrà avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce.
In sede in conversione, restano, inoltre, confermate le seguenti proroghe, sempre contenute all’art. 13, ossia:
- la proroga al 31 dicembre 2021 dell’applicabilità delle disposizioni del dl n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), che consentono alle stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento l’importo dell’anticipazione prevista dal Codice dei contratti pubblici a favore dell’appaltatore (art. 13, c. 1);
- la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni del dl n. 32 del 2019, c.d. Sblocca-cantieri, che consentono la possibilità di affidamento dei lavori di manutenzione (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti) su progetto definitivo “alleggerito” (art. 13, c. 2, lett. b);
- proroga fino al 30 giugno 2021 della previsione del medesimo dl c.d. Sblocca-cantieri in base alla quale il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40%
- dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (art. 13, c. 2, lett. c);
- proroga della sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche e della sospensione dell’obbligo delle verifiche in corso di gara anche sul subappaltatore, anch’essa prevista nel decreto Sbloccacantieri (art. 13, c. 2, lett. c).
Introdotta infine, in sede di conversione, la disposizione dell’art. 17-ter, recante “Proroghe di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016”, secondo cui, per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione.