Ok, in caso di Superbonus, al modello general contractor con mandato senza rappresentanza conferito dal committente. In questa ipotesi, tutte le prestazioni rese dai professionisti possono essere fatturate al general contractor e da quest’ultimo “ri-fatturate” al committente, purché senza “ricarico”. Questa possibilità è ammessa anche ove il committente abbia optato per lo sconto in fattura.

Confermato, inoltre, che sono agevolate solo le spese strettamente correlate agli interventi, di conseguenza è ribadita l’esclusione dal beneficio anche per il compenso dovuto al contraente generale per l’attività di mero coordinamento.

Questi i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 254 del 15 aprile 2021, ad un contribuente che ha appaltato ad un unico fornitore tutti gli interventi di riqualificazione energetica agevolati al 110%, ivi comprese le prestazioni professionali connesse.

Nello specifico, i rapporti tra committente e fornitore sono regolati da un mandato senza rappresentanza in base al quale il fornitore unico agisce in nome proprio ma per conto del committente: ciò significa che riceve e paga le fatture ai professionisti, per poi ri-fatturare al committente l’importo pagato, applicando lo sconto in fattura. Resta fermo che il servizio professionale reso e il soggetto che lo ha effettuato devono essere descritti in fattura in maniera puntuale e senza “ricarico”.

In sostanza, questa regolamentazione dei rapporti contrattuali tra committente e fornitore è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate nel presupposto che la disciplina dell’attività del general contractor, nel quadro degli interventi legati al Superbonus, sia demandata all’autonomia contrattuale delle parti.

Essa, infatti, può anche contemplare l’ipotesi in cui il fornitore dell’appalto si ponga come interlocutore unico per la realizzazione di tutte le attività, inclusi i rapporti con tutte le figure professionali coinvolte.

In merito al compenso dovuto al fornitore unico, l’Agenzia ricorda che rientrano nel Superbonus tutte le spese strettamente collegate alla realizzazione degli interventi, e dunque, oltre alle spese connesse alla progettazione, ad esempio, anche quelle per l’installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi, l’IVA indetraibile.

Di conseguenza, parallelamente a quanto precisato sull’indetraibilità dei compensi dovuti all’amministratore per gli adempimenti legati ai lavori condominiali, l’Amministrazione finanziaria esclude dall’agevolazione l’attività del fornitore unico, che si limiti al “mero coordinamento” delle attività effettuate da terzi nel corso dell’esecuzione dell’intervento. In tal modo, viene altresì ufficializzato quanto già precisato a livello regionale dalla DRE Lombardia con la Risposta n.904-334-2021.