Come è noto il D.L. 157/2021, c.d. Decreto Antifrode, ha introdotto, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e della redazione dell’asseverazione della congruità delle spese, per le comunicazioni di esercizio dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate dal 12 novembre, data di entrata in vigore del Decreto Legge, ora in corso di conversione.

Non essendo stata prevista dal Decreto stesso alcuna disciplina transitoria, sono sorti alcuni dubbi sulla necessità o meno di richiedere il visto di conformità/asseverazione per i lavori in corso.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, in attesa di emanare una circolare esplicativa, ha pubblicato lo scorso 22 novembre, sul proprio sito internet alcune FAQ, che sinteticamente si riepilogano di seguito.

COMUNICAZIONI DI ESERCIZIO OPZIONE EFFETTUATE DAL 12 NOVEMBRE MA CON FATTURE RICEVUTE E PAGATE PRIMA DI TALE TERMINE
In base al principio di tutela dell’affidamento dei contribuenti in buona fede, sono esclusi dai nuovi obblighi “anti frode” (visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi) introdotti a partire dal 12 novembre 2021 dal DL 157/2021, i beneficiari dei bonus “ordinari” (bonus facciate, ristrutturazioni, Eco e Sisma bonus) che, prima di questa data, abbiano ricevuto e pagato le fatture, stipulato gli accordi per la cessione del credito o per lo sconto (con l’annotazione in fattura), senza aver trasmesso la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

A tal fine, le procedure telematiche di comunicazione all’Agenzia delle entrate delle opzioni (sconto in fattura e cessione del credito) relative alle detrazioni per lavori edilizi (diverse dal Superbonus) sono state aggiornate in base a quanto previsto dalla FAQ pubblicata il 22 novembre 2021, per consentire l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021, per le quali non è richiesta l’apposizione del visto di conformità.

ASSEVERAZIONE
Fino all’adozione del decreto del MITE (di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020), relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, occorre fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto MITE 6 agosto 2020.
L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei bonus diversi dal 110% deve attestare unicamente la congruità delle spese, fermo restando, in linea generale, il rispetto dei requisiti e degli adempimenti richiesti per ciascuna agevolazione.
L’asseverazione della congruità delle spese, per i bonus edilizi ordinari ai sensi del D.L. 157/2021 può essere effettuata dai medesimi tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni per gli interventi ammessi al Superbonus, sulla base delle spese sostenute, e non sulla base dei SAL relativi ai lavori eseguiti, come per il 110%.
In sostanza, ciò significa che anche ai fini delle asseverazioni sulla congruità dei costi rilevano le spese sostenute (secondo il cd. “principio di cassa”), a prescindere dall’esecuzione dei lavori, che possono essere ultimati anche successivamente.

VISTO DI CONFORMITA’ SUPERBONUS
Occorre il visto di conformità per le spese agevolabili con il Superbonus ove il contribuente intenda utilizzare il beneficio in forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Tale obbligo non opera se la dichiarazione dei redditi è presentata nella forma della “dichiarazione precompilata” ovvero tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale.
Al di fuori di tali ipotesi, l’Agenzia delle Entrate precisa che il visto di conformità deve riferirsi ai soli dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il contribuente dovrà, inoltre, conservare la documentazione che attesta il rilascio del visto di conformità e i documenti che giustificano le spese e le attestazioni che danno diritto alla detrazione.
Diversamente, l’Agenzia delle Entrate precisa che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione negli altri casi richiesti dalla legge (ad es. per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 5.000 euro annui). In tale ultima ipotesi, il visto di conformità sull’intera dichiarazione è assorbente del visto da effettuare solo sulla documentazione relativa alla detrazione fiscale.