Legge di Bilancio 2022 – Art. 1 co. 398-399 Revisione prezzi e incremento fondo di copertura per il 2022
- 18 Gennaio 2022
- 0
Pubblicata sulla GU – Serie Generale del 31.12.2021, n. 310 – Suppl. Ordinario n. 49, la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
Tale legge si colloca in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti dell’emergenza epidemica sul contesto sociale, economico e sanitario.
Tra gli interventi afferenti il settore dei lavori pubblici vengono sintetizzati i seguenti punti A) e B):
A) Revisione dei prezzi e dei materiali nei contratti pubblici ( 1, comma 398 della Legge di Bilancio 2022, n. 234/2021) Modifica dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021.
Come vi è noto, l’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha introdotto, con il comma 3, la disciplina speciale della compensazione, “per i materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1°gennaio 2021 al 30 giugno 2021”, con “variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni”.
Il nuovo testo normativo, ha esteso l’istituto della compensazione anche per il secondo semestre 2021 stabilendo che:
- Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ndr, 25 luglio 2021) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
- La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
- Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
Dall’esame della norma, seppur con le sue criticità di lettura, si evidenziano i seguenti punti di rilievo:
- Le imprese potranno presentare le istanze di compensazione anche per il secondo semestre 2021, per contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2021 del D.L. n. 73/2021, che come sopra detto, è avvenuta il 25 luglio 2021.
- Applicazione per i lavori eseguiti e contabilizzati, ovvero annotate nel registro di contabilità, nel primo semestre 2021, del Decreto MIMS dell’11.11.2021;
- Applicazione per i lavori eseguiti e contabilizzati, ovvero annotate nel registro di contabilità nel secondo semestre 2021 del Decreto MIMS da emanare entro il 31 marzo 2022;
- La compensazione riguarderà le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dai rispettivi decreti di cui al comma 1 (sopra richiamati), eccedenti l’8 per cento se riferita esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferita a più anni.
- Presentazione dell’istanza di compensazione entro il termine decadenziale di 15 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di rilevazione prezzi di cui al comma 1 del D.L. 73/2021, come convertito con legge n. 106/20
B) Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi e dei materiali nei contratti pubblici ( 1, comma 399 della Legge di Bilancio 2022, n. 234/2021)
Ai sensi dell’articolo 399 della legge di bilancio in commento, il legislatore ha così statuito “Per le finalità di cui al comma 398 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022”.
Con tale disposizione viene così previsto un ulteriore fondo di copertura delle istanze di compensazione di ulteriori 100 milioni di euro, oltre alla dotazione di cui al D.M del 30 settembre del 2021 istitutivo del fondo di garanzia per le istanze del primo semestre 2021.