Pubblicata sul sito del Dipartimento Tecnico Regionale dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità la nota prot. n.4655 del 13 gennaio 2022 che fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle “procedure muri di recinzione a secco ed altri interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità”, con riferimento alla disciplina contenuta all’art. 94 bis comma 1 (disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”) del D.P.R. 380/20021 (cd. Testo Unico edilizia).

  • Si ricorda che l’art. 3 del D.L. 32/2019, cosiddetto sblocca cantieri (convertito con legge 55/2019), ha apportato alcune importanti modifiche al D.P.R. 380/2001, con aggiornamenti ai diversi iter amministrativi da seguire per quanto attiene la parte strutturale delle opere di ingegneria, compresa una rivisitazione importante dell’iter autorizzativo per le costruzioni in zona sismica. Tra le modifiche al Testo unico  l’introduzione infatti dell’articolo 94 bis, oggetto di successive modifiche per effetto dell’art. 9 quater della Legge 12 dicembre 2019, n. 156 ( legge di conversione D.L. 123/2019) che ha, cancellato la preventiva autorizzazione per gli interventi nelle località a bassa sismicità (zone 3 e 4), escludendo le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall’ambito definitorio degli “interventi rilevanti”, intervenendo sulla definizione di interventi di “minore rilevanza” nei confronti della pubblica incolumità.

L’art. 94 bis ha in particolare individuato tre tipologie di interventi:

  • rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità;
  • di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
  • privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;

Direttiva muri di recinzione a secco_prot. n. 4655_2022

Nota DRT prot. n. 4655 del 13 gennaio 2022