L’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente prorogato, con Provvedimento prot. n. 37381/2022 del 4 febbraio u.s., in relazione all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, dal 7 al 17 febbraio 2022 il termine previsto per la disciplina transitoria dall’art. 28 co. 2 del Decreto Sostegni-ter, successivamente al quale è possibile cedere i crediti d’imposta una volta soltanto.

La scadenza del 7 febbraio è, altresì,  prorogata al 7 marzo 2022, con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (aliquota detrazione 75%), di cui all’art.119-ter del DL 34/2020 (nuova agevolazione introdotta con l’art. 1 comma 42 della Legge di Bilancio 2022).

Così, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 i beneficiari del Superbonus, dei Bonus “ordinari” cedibili e i beneficiari della nuova detrazione per il superamento delle barriere architettoniche potranno effettuare esclusivamente un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.

Nel provvedimento, infine, l’Agenzia delle Entrate rende noto che, relativamente alla suddetta agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura sarà operativo a partire dal 24 febbraio 2022.