TAR Lombardia_Sezione Brescia_ n. 112/2022. Obbligo di disapplicazione delle norme interne grava anche sulle amministrazioni
- 21 Febbraio 2022
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Con una recentissima sentenza del TAR Lombardia-sezione staccata di Brescia dell’ 08.02.2022, n. R.G. 00112 (vedi sotto), il giudice amministrativo, coerentemente all’orientamento espresso in materia, ha ribadito il principio in base al quale le norme comunitarie, essendo di rango superiore a quello della normativa nazionale, vanno applicate non solo dal giudice nazionale adito, ma anche dagli apparati amministrativi.
Ciò si traduce quindi in un potere-dovere da parte anche dei funzionari delle stazioni appaltanti a disapplicare le norme nazionali in contrasto con il dritto comunitario, soprattutto se tale conflitto è stabilito da una fonte univoca, quale appunto le sentenze della Corte di Giustizia Europea, poiché la disapplicazione è un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per gli apparati amministrativi che, attraverso i suoi funzionari, siano chiamati ad applicare la norma interna contrastante con il diritto euro – unitario (al riguardo, cfr. ex multis CGUE, 22 giugno 1989, C-103/88 e 24 maggio 2012, C-97/11; Corte Costituzionale, sentenza 21 aprile 1989 n. 232; Cons. Stato, VI, 23 maggio 2006 n. 3072; VI, 7874/2019; V, 5 marzo 2018, n. 1342)