Bonus edilizi – Cessione del credito_Agenzia delle Entrate: Provv. n. 202205/2022 di modifica al Provv. n. 35873/2022
- 15 Giugno 2022
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L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 10 giugno ha emanato il Provvedimento prot. n. 202205/2022, con il quale ha aggiornato la disciplina attuativa del Provvedimento prot. n. 35873/2022 del 3 febbraio 2022 per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura (ex art. 121 del DL 34/2020), alla luce delle novità introdotte dall’art. 28 del D.L. 4/2022, convertito in Legge 25/2022 (cd. “Sostegni ter”) e dall’art. 14 del D.L. 50/2022 (cd. “Aiuti”), in corso di conversione in legge.
Nello specifico, al punto 1.7 del provvedimento in esame, nel sostituire interamente il paragrafo 6 “Ulteriori cessioni dei crediti di imposta” del precedente Provvedimento del 3 febbraio scorso, l’Agenzia:
- conferma che il fornitore/impresa esecutrice che ha applicato lo sconto in fattura generato da interventi edilizi agevolati dai bonus, può cedere il credito d’imposta una prima volta a soggetti terzi incluse le banche e gli altri intermediari finanziari ed altre due volte, solo a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (cd. soggetti “qualificati”). [si veda paragrafo 6.1 lettera a)]
Al riguardo, viene specificato che il primo cessionario può, a propria volta, cedere il credito ai soggetti “qualificati”, con possibilità per questi ultimi, di una ulteriore cessione, sempre a favore di altri soggetti qualificati. Tale regola si applica se la comunicazione dell’opzione di cessione o sconto è comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022 in poi. [si veda paragrafo 6.1 lettera b)]
Vengono, inoltre, chiarite le modalità relative alla cessione del credito in caso di opzioni trasmesse entro il 16 febbraio 2022 (cd. regime transitorio). [si veda paragrafo 6.2]
- conferma che ai soggetti “qualificati” è sempre consentita la cessione a favore dei propri “clienti professionali privati”, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Sul punto, si precisa che per “clienti professionali privati” s’intendono, ai sensi dell’art. 6, co. 2-quinquies del D.lgs n. 58/1998, i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, italiani o esteri, quali: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); altri investitori istituzionali; agenti di cambio; imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio: 20.000.000 EUR; fatturato netto: 40.000.000 EUR; fondi propri: 2.000.000 EUR; gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
L’agenzia chiarisce, inoltre, che, in ordine alle predette cessioni, le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, saranno aggiornate e operative a partire dal prossimo 15 luglio. [si veda paragrafo 6.1 lettera c)]
- chiarisce che per le opzioni relative alla cessione del credito, comunicate dal 1° maggio 2022, il cessionario deve indicare in anticipo, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, la scelta, che è irrevocabile, di utilizzo del credito in compensazione, per ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni [si veda, punto 1.6 e paragrafo 6.4]
- conferma che opera il divieto di cessione parziale per le singole rate annuali dei crediti d’imposta oggetto di comunicazione all’Agenzia dal 1° maggio 2022. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, sempre tramite la “Piattaforma cessione crediti” [si veda paragrafo 6.5]
Infine, al punto 1.5 del provvedimento in esame, l’Agenzia delle Entrate informa che eventuali ulteriori aggiornamenti delle istruzioni di compilazione del Modello di opzione saranno pubblicati sul sito internet della medesima, previa apposita comunicazione.
Al fine di consentire una lettura sistemica delle disposizioni emanante dall’Agenzia delle Entrate, si riporta il Testo_ricostruito_Provvedimento_AdE_n_35873_03_febbraio_2022, coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022