MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
 PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (DIVERSI DAI CANTIERI)

In data 30 giugno 2022 è stato sottoscritto il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali.

Il Protocollo del 30 giugno 2022 in edilizia trova applicazione nei luoghi di lavoro diversi dal cantiere.

Il Protocollo contiene Linee guida per agevolare le imprese nell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio. Rispetto al precedente è stato inoltre semplificato ed aggiornato, tenendo conto della situazione di contesto e delle varie disposizioni che nel frattempo sono intervenute a disciplinare la materia (si veda ad esempio il paragrafo. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE)

Con riferimento al protocollo del 30 giugno 2022 le Parti firmatarie si sono impegnate ad incontrarsi entro il 31 ottobre prossimo o ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico

 LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI: ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 9 MAGGIO 2022

In ordine alle misure di prevenzione del contagio nei cantieri trovano invece applicazione le misure emanate con specifica Ordinanza del Ministero della Salute in data 9 maggio (G.U. n. 113 del 16 maggio 2022) e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022.
A tal proposito è utile ricordare che è tutt’ora in vigore l’art. 42 del DL n. 18/2020, che equipara l’infezione da COVID-19 all’infortunio sul lavoro, in quanto privo di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza.
Inoltre, resta ferma la garanzia contenuta nell’art. 29 bis della legge n. 40/2020 (anch’essa svincolata dallo stato di emergenza), che introduce una presunzione di rispetto degli obblighi dell’art. 2087 cc per i datori del lavoro che rispettino il Protocollo.

Il protocollo di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 maggio contiene Linee Guida che contengono le misure di precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, con specifica attenzione all’ambiente di lavoro “cantiere”.
Tali misure si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee Guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti‐contagio.
Pertanto si raccomanda l’adozione delle seguenti misure:  utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per i lavoratori i portatori di particolari patologie per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;  adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. I datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le misure di precauzione disposte dall’autorità sanitaria da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, e delle rappresentanze sindacali.

INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE

Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato bilaterale Formazione ‐ Sicurezza del settore delle costruzioni, informa tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorità riguardo i seguenti obblighi:  rispettare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro al fine di accedere in cantiere (in particolare: utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni e tenere comportamenti igienico-sanitari corretti);  informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o simil influenzale. L’impresa affidataria, in collaborazione con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le modalità di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere (es. tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.). DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ed è necessario l’uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Per le attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto si possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15 minuti.

PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona con COVID‐19 si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in cantiere devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi deve essere organizzato, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con i coordinatori della sicurezza, al fine di evitare assembramenti e con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria (come la tosse), lo deve dichiarare immediatamente al proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID‐19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il medico competente – nel rispetto della privacy – segnala situazioni di particolare fragilità al datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di tutela del lavoratore; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Protocollo condiviso del 30 giugno 2022_aggiornamento misure anti Covid-19 luoghi di lavoro (diversi dai cantieri)

Linee guida per la prevenzione della diffusione Covid-19 nei cantieri_Ordinanza Ministero Salute del 9 maggio 2022