Istruzioni CIGO in caso in sospensione o riduzione attività per temperature elevate – Comunicato stampa INPS/INAIL
- 28 Luglio 2022
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Con un comunicato stampa congiunto, pubblicato lo scorso 26 luglio, INPS e INAIL hanno fornito istruzioni in merito alla gestione del rischio caldo e della cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate.
Per quanto di sua competenza, si rende noto, inoltre, che l’INAIL ha pubblicato sul proprio sito istituzionale delle Linee guida, altresì richiamate nel predetto comunicato, dal titolo “Guida informativa per la gestione del rischio caldo – progetto Worklimate”, rivolte ai lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, per gestire il rischio di esposizione al caldo nei luoghi di lavoro, al fine di mitigare gli effetti sulla salute e di prevenire i rischi correlati alle patologie da stress termico.
Riguardo invece le prestazioni CIGO erogate dall’INPS, nel comunicato viene specificato che la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.
Nel comunicato in oggetto, alla luce di messaggi e circolari già diramati nel tempo dall’Inps (si veda Circolare Inps n.139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017), vengono precisate, infatti, quali sono le condizioni e gli adempimenti necessari per il ricorso alla Cassa integrazione Guadagni Ordinaria a seguito del registrarsi di alte temperature, soprattutto nelle attività, come quelle edili, che si devono svolgere all’aperto o in luoghi comunque non proteggibili dall’irraggiamento solare.
In particolare, nel ricordare che sono da considerate “elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi, viene specificato che, ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
A tal proposito, nel comunicato congiunto, sono citati espressamente i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di attività che non sopportano il forte calore.
Viene precisato, inoltre, che l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica allegata alla domanda stessa, dovrà solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non sarà tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.
Pertanto nel rispetto dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, l’INPS provvederà autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze tenuto conto della tipologia di attività lavorativa in atto.
Si fa presente, infine, che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’INPS ritiene utilizzabile la CIGO anche nei casi in cui il responsabile della sicurezza abbia disposto la sospensione delle lavorazioni a causa del rischio per la salute dei lavoratori dovute alle temperature eccessive.