Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 – Serie Generale – del 6 agosto 2022 – S.O. n.30 , il Decreto MiTE 23 giugno 2022 n. 256, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, che sostituisce i criteri CAM adottati nel 2017 di cui al D.M. 11/10/2017.

La data di entrata in vigore del suddetto decreto, e quindi dei nuovi criteri ambientali minimi, è fissata al centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.I., ossia il 4 dicembre 2022.

L’emanazione del decreto risponde all’esigenza di rivedere il precedente del 2017 in ragione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, al fine di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici pubblici.

Si ricorda, inoltre, che i criteri ambientali minimi (CAM) recati dal nuovo decreto, sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), fatta salva l’applicazione di norme più restrittive derivanti da vincoli, piani e regolamenti (ad esempio, vincoli paesaggistici, culturali, idrogeologici, piani paesistici, piani e regolamenti comunali, ecc.).

Pertanto, i CAM sono applicabili integralmente anche agli edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs 42/2004) o di valore storico-testimoniale individuati dalla pianificazione locale, ad eccezione dei singoli criteri incompatibili con gli interventi da realizzare, previa motivata e dettagliata indicazione da parte del progettista nella relazione tecnica di progetto.

Si segnalano tra le principali novità:

  • la nuova articolazione del decreto che, rispetto al precedente, distingue più chiaramente i criteri da adottare in base al tipo di affidamento, rispettivamente:
  • del servizio di progettazione di interventi edilizi;
  • dei lavori per interventi edilizi;
  • del servizio di progettazione e lavori per interventi edilizi, congiuntamente,
  • il richiamo agli aspetti non finanziari c.d. ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza e business ethics) tra i criteri premianti, che dovranno essere “valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilità”;
  • il riconoscimento tra i criteri premianti riguardo il possesso di sistemi di gestione ambientale (EMAS – Regolamento 1221/2009 o norma UNI EN ISO 14001), eliminando la previsione in base alla quale il possesso di tali certificazioni ambientali risultava obbligatorio;
  • l’eliminazione del piano di gestione dei rifiuti e la conferma che, nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere dovrà essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero;
  • l’indicazione delle procedure da seguire in caso di mancata applicazione di uno o più criteri CAM in quanto in contrasto con le norme tecniche di settore.

Rispetto al decreto in vigore, si segnala, inoltre, l’introduzione dell’obbligatorietà progressiva e differenziata dei CAM in base alla dimensione dell’intervento o della progettazione (interi edifici, porzioni di edifici o servizi di manutenzione).

In particolare viene specificato che:

  • se trattasi di lavori che non riguardano l’intero edificio, i CAM si applicano limitatamente ai capitoli “5 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6 – Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”;
  • se trattasi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti, in aggiunta ai capitoli sopra indicati, si applicheranno anche i capitoli “1.2 – Macchine operatrici” e “3.1.3 – Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”.