Modello unico semplificato per impianti fotovoltaici fino a 200 kW in vigore dal 7 settembre 2022 – Decreto MiTE 2 agosto n.297
- 12 Settembre 2022
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È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, il Decreto MiTE 2 agosto 2022 n.297, recante “Estensione del modello unico per la realizzazione la connessione e l’esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW”, in attuazione dell’art. 10 del Decreto Legge 1° marzo 2022 n. 17/2022 (cd. Decreto Energia) convertito in Legge n.34/2022, per la definizione delle condizioni e delle modalità di applicazione di un modello unico semplificato di cui all’art. 25, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n.199/2021, per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis , comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Suddetto decreto, recante quindi il nuovo modello unico, che sostituisce tutte le procedure e le autorizzazioni necessarie all’installazione dei moduli sugli edifici, è entrato in vigore il 7 settembre 2022.
In particolare, il modello unico semplificato sarà utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, che abbiano le seguenti caratteristiche:
- devono essere ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per cui siano necessari interventi attraverso lavori semplici di realizzazione, modifica o sostituzione di impianti preesistenti e per la connessione del gestore di rete;
- devono avere, come detto, potenza nominale non superiore a 200 kW;
- devono essere soggetti a richiesta di ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato, o devono cedere l’elettricità prodotta al mercato mediante sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.
Si precisa che il modello unico non si applica all’installazione di impianti solari fotovoltaici installati in aree o su immobili su cui è apposto vincolo paesaggistico (art. 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio) ad eccezione del caso in cui i pannelli vengano “integrati nelle coperture” e non siano “visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale”.
Si riportano di seguito i principali contenuti del nuovo decreto ministeriale.
Il modello è costituito da una parte I recante i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori e da una parte II recante i dati da fornire a fine lavori.
Le informazioni minime richieste sono:
- i dati anagrafici del proprietario dell’immobile o del bene oggetto dell’intervento ovvero di chi abbia titolo per presentare il Modello (cd. “soggetto richiedente”);
- l’indirizzo dell’immobile o il luogo in cui si trova la struttura e la descrizione sommaria dell’intervento da effettuare;
- la dichiarazione del soggetto richiedente di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento alle regole dell’arte e alle normative di settore;
- i dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato dell’impianto fotovoltaico che si vuole installare.
Brevemente, si ricorda che con il Decreto Legge 17/2022 convertito in Legge 34/2022 (in vigore dal 29 aprile 2022) sono state disposte particolari misure per semplificare e incentivare al massimo la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifico riferimento a quelli solari, sia termici sia fotovoltaici.
Infatti, ai sensi dell’art.7-bis, comma 5 del D.Lgs. n.28/2011 (come sostituito dall’art.9, comma 1 del D.L. 17/2022 convertito in L. n.34/2022), l’installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici:
- rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del DPR. 380/2001 cd. “Testo Unico Edilizia” e quindi nell’attività edilizia libera;
- può avvenire su edifici e su strutture e manufatti fuori terra (es. tettoie, pergole, autorimesse, ecc.) ovunque ubicati, comprese le zone A dei piani urbanistici comunali come individuate ai sensi del DM 1444/1968 (o le zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o locale);
- può avvenire con qualunque modalità (es. su coperture inclinate o piane) e non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie, ferme restando le eventuali disposizioni di settore che prevedono specifici limiti;
- è liberalizzata insieme anche alle opere per la connessione degli impianti alla rete elettrica e agli eventuali interventi di potenziamento o adeguamento della rete esterni agli edifici, alle strutture o ai manufatti;
- non è soggetta all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, (es. nulla osta ente parco, autorizzazione per vincolo idrogeologico, ecc.) compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio.