DPCM 28 luglio 2022 “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” – art. 26, co. 7, DL. n. 50/2022
- 15 Settembre 2022
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 – Serie Generale – del 12 settembre 2022 il DPCM 28 luglio 2022, recante la “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, istituito ai sensi del comma 7, dell’articolo 26 del DL 50/2022 (cd. Decreto Aiuti), per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR di competenza sia delle amministrazioni centrali, sia di quelle locali e solo in via residuale gli interventi finanziati dal Fondo Complementare, quelli per i quali sono stati nominati Commissari Straordinari, le opere del Giubileo 2025, quelle per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 e quelle per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
Il summenzionato DPCM disciplina due diverse procedure per l’assegnazione delle risorse: una procedura ordinaria valevole per le Amministrazioni Statali e una specifica relativa alle opere PNRR di competenza degli enti locali.
- Procedura ordinaria [Articoli 4, 5 e 6 del DPCM 28 luglio 2022]
La procedura ordinaria prevede che ciascuna stazione appaltante presenti una richiesta di finanziamento all’amministrazione statale competente che effettuerà un’istruttoria e presenterà istanza di accesso al fondo al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità che saranno fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Il termine per la presentazione della richiesta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del DPCM,”…è fissato dal quinto giorno al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, (ovvero il 12 settembre 2022, n.d.r); pertanto l’istanza di accesso al fondo potrà essere presentata dal 17 settembre al 17 ottobre p.v.
Una volta conclusa l’istruttoria da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale Statale, secondo le modalità regolate dall’articolo 5 del suddetto DPCM, lo stesso Dipartimento, procederà ai sensi del successivo articolo 6, comma 1 “..entro trenta giorni successivi al termine di cui all’articolo 4, comma 1 (e precisamente entro il 16 novembre p.v., ndr) alla determinazione della graduatoria degli interventi…”
Il suddetto decreto, così come dispone il 3° comma del citato articolo 6, verrà così trasmesso alle amministrazioni centrali di competenza, i quali provvederanno, quindi, a comunicare alle stazioni appaltanti la disponibilità dei fondi per l’avvio delle procedure di gara, ovvero per l’accertamento delle risorse a bilancio.
- Procedura specifica per gli enti locali titolari di interventi PNRR [Articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 – Allegato 1]
Per gli enti locali, titolari di interventi finanziati da risorse PNRR, il DPCM prevede che l’accesso al fondo avvenga sotto forma di contributo, senza la presentazione di alcuna istanza da parte delle amministrazioni locali appaltanti.
Trattasi, quindi, di una procedura più rapida rispetto a quella ordinaria sopra descritta.
Nello specifico, gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con il PNRR e inclusi nell’Allegato 1 al DPCM, che hanno avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, potranno considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione pubblicato o in corso di pubblicazione, la percentuale indicata nello stesso Allegato 1 del DPCM.
La procedura prevede un adeguamento dei quadri economici delle opere previste nello stesso DPCM, ovvero ogni contributo verrà aumentato di una certa percentuale (che va da +10% a +20%, cfr. Allegato 1 del DPCM), da applicare all’importo del contributo stesso.
La preassegnazione delle risorse consentirà all’ente attuatore di accertarle fin da subito a bilancio e, quindi, le rende idonee a dare immediata copertura finanziaria alle spese.
Ai sensi dell’articolo 7 del DPCM, ciascuna amministrazione finanziatrice dovrà comunicare agli enti interessati “…entro 10 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana del presente decreto (e precisamente entro il 22 settembre p.v., n.d.r), la preassegnazione del contributo sia per i decreti già emanati che per quelli in corso di emanazione.”
Per la procedura di cui all’articolo 7 del citato DPCM afferenti gli enti locali, non si procederà in via preventiva alla valutazione delle disponibilità di risorse nell’ambito del quadro economico o su altri interventi già completati (come previsto dall’articolo 26, comma 6, del Decreto Aiuti), ma ad una analisi in itinere delle procedure di affidamento avviate, da effettuarsi mensilmente da ciascuna Amministrazione finanziatrice attraverso il sistema ReGiS.
All’esito della verifica, l’assegnazione diverrà definitiva e l’Amministrazione statale finanziatrice comunicherà alla Ragioneria Generale dello Stato, entro 5 giorni dalla chiusura del mese, le risorse finanziarie da riassegnare con la procedura ordinaria di cui al decreto stesso.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, nel caso in cui venga rilevato il mancato avvio dell’affidamento nel periodo tra il 18 maggio al 31 dicembre 2022, l’amministrazione finanziatrice provvederà all’annullamento della preassegnazione.
A seguito di tali verifiche, l’Amministrazione finanziatrice comunicherà alla Ragioneria Generale, entro il 31 gennaio 2023, le risorse finanziarie da riassegnare con la procedura ordinaria di cui al decreto stesso.