E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2022,  il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, recante il “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”.

Tale provvedimento, composto da 4 articoli e 2 allegati (Allegato A e B), che riunifica in un unico provvedimento la disciplina degli schemi di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative previste dal Codice appalti di cui al D.Lgs n. 50/2016, entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre 2022.

Nel dettaglio, il decreto stabilisce che le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli artt. 24 comma 4, 35 comma 18, 93 comma 1, 103 commi 1, 6, 7, 8, 104 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) sono conformi agli schemi tipo previsti nell’Allegato A, e che, gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, presentano alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell’Allegato B.

Il regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, ossia dal 29 dicembre 2022, oltre che, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Le disposizioni del presente regolamento, così come stabilito all’art. 1, comma 4, si applicano:

  • ai settori ordinari ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera gg), del D.Lgs n. 50/2016;
  • ai settori speciali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera hh), del D.Lgs n. 50/2016 e alle concessioni, se i documenti di gara richiamano l’applicazione del medesimo regolamento.

Come specifica il decreto, all’art.1 comma 2, “Le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all’importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante”.

All’art. 1 comma 3, si specifica, inoltre, che “Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitamente nell’unico atto, corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.

Come sopra citato, il decreto in commento si completa con l’allegato A e l’allegato B.

L’Allegato A, suddiviso in due sezioni (Garanzie Fideiussorie e Coperture Assicurative), contiene i diversi Schemi tipo di riferimento:

Sezione I – Garanzie Fideiussorie

  • Schema tipo 1.1 – Garanzia fideiussoria provvisoria
    • Schema tipo 1.1.1 – Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da più garanti
  • Schema tipo 1.2 – Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
    • Schema tipo 1.2.1 – Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da più garanti
  • Schema tipo 1.3 – Garanzia fideiussoria per l’anticipazione
    • Schema tipo 1.3.1 – Garanzia fideiussoria per l’anticipazione costituita da più garanti
  • Schema tipo 1.4 – Garanzia fideiussoria per la rata di saldo
    • Schema tipo 1.4.1 – Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da più garanti
  • Schema tipo 1.5 – Garanzia fideiussoria per la risoluzione
    • Schema tipo 1.5.1 – Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da più garanti
  • Schema tipo 1.6 – Garanzia fideiussoria di buon adempimento
    • Schema tipo 1.6.1 – Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da più garanti

 

Sezione II – Coperture Assicurative

  • Schema tipo 2.1 – Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori
  • Schema tipo 2.2 – Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di ingegneria
  • Schema tipo 2.3 – Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione
  • Schema tipo 2.4 – Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale

L’Allegato B contiene invece le schede tecniche relative alle Garanzie Fideiussorie e alle Coperture Assicurative secondo gli schemi tipo presenti nell’allegato A.