E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 13 del 17 gennaio 2023 –  la Legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,  (cd Decreto Aiuti Quater) recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, in vigore dal 18 gennaio u.s., che rende effettive tutte le ultime modifiche che riguardano il Superbonus e il meccanismo di cessione del credito di cui rispettivamente agli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020.

La legge di conversione del Decreto Aiuti-quater, unita alla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), completa, infatti, il pacchetto di norme che confermano la rimodulazione del Superbonus con l’aliquota al 90% per le spese sostenute nel 2023 , modificano la disciplina della cessione dei crediti (ampliamento da 2 a 3 ulteriori cessioni dopo la prima) e introducono prestiti ponte alle imprese con crediti incagliati con garanzia SACE.

Per quanto di interesse si riportano di seguito le disposizioni di cui all’articolo 9, recante “Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico”.

CONDOMINI E UNICO PROPRIETARIO DI EDIFICIO (FINO A 4 U.I)
Riguardo la rimodulazione dell’aliquota fiscale del cd. Superbonus, si segnala l’art. 9, comma 1, lettera a) numero 1) che, modificando il comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, prevede per gli interventi effettuati dai condomini, compresi quelli sino ad un massimo di 4 unità posseduti da un unico proprietario (soggetti beneficiari di cui all’art. 119, co. 9, lett. a) D.L. 34/2020) la riduzione della detrazione al 90% per le spese sostenute nell’anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110%.
Sul punto, come già segnalato nella nostra precedente news “Superbonus 110% – L’Agenzia delle Entrate delinea il quadro di riferimento”, si rende noto che, in sede di conversione del Decreto Aiuti quater, è stato abrogato il comma 2 dell’art. 9 relativo al sistema di eccezioni già previsto dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

EDIFICI UNIFAMILIARI
L’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2) conferma, per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari (soggetti beneficiari di cui all’art. 119, co. 9, lett. b) D.L. 34/2020), l’estensione del termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo..
Per quest’ultime, viene precisato che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023, viene ammesso il bonus al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 al verificarsi delle seguenti condizioni [art. 9, comma 1, lettera a), numero 3)]:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (vengono esclusi quindi gli utilizzatori, quali gli inquilini o i comodatari);
  • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato con uno specifico criterio (si veda comma 8-bis.1 aggiunto dal decreto in esame all’art. 119 D.L. 34/2020) stabilito dall’art.9, comma 1, lettera b) e dall’art. 9, comma 1-bis – Allegato 1, che tiene in considerazione anche il reddito del coniuge (o del soggetto legato da unione civile, o del convivente) e degli altri familiari purché conviventi (genitori, fratelli etc. – cfr. art.12 del D.P.R. 917/1986 – TUIR) e il numero dei familiari stessi.

ONLUS, ODV, APS
L’art. 9, comma 1, lettera c) conferma, altresì, per gli interventi effettuati dalle ONLUS, ODV ed APS che prestano servizi socio assistenziali, l’applicabilità del Superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, mantenendo il criterio di calcolo del limite di spesa di cui al comma 10-bis dell’art.119 del D.L. 34/2020.

CONTRIBUTO PER SOGGETTI  A BASSO REDDITO
L’art. 9, comma 3 conferma l’introduzione di un contributo da erogare per finanziare gli interventi realizzati dai soggetti con reddito non superiore a 15.000 euro. In particolare, la norma prevede che il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del MEF da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (ovvero dal 19 novembre 2022).

CESSIONE DEL CREDITO E PRESTITI SACE
Relativamente al meccanismo di cessione dei crediti d’imposta, si segnala che:

  • l’art. 9, comma 4, prevedendo la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale da parte del cessionario, consente per i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, la possibilità di fruizione in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. Le modalità operative saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso;
  • l’art. 9, comma 4-bis, introdotto in sede di conversione, modifica il comma 1, lettere a) e b) (rispettivamente in materia di contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) e di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante) dell’art. 121 del D.L. 34/2020. La disposizione introduce la possibilità di un’ulteriore cessione del credito, passando da due a tre, della detrazione a favore di intermediari qualificati ovvero banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
  • l’art. 9, comma 4-ter, anch’esso inserito in sede di conversione, chiarisce che le disposizioni introdotte al comma 4-bis sopra detto si applicano anche ai crediti di imposta oggetto di comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate in data anteriore quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (ovvero in data precedente al 18 gennaio 2023);
  • l’art. 9, comma 4-quater, inserito durante l’esame in sede referente, prevede, limitatamente ai crediti d’imposta derivanti da Superbonus, l’intervento di SACE a garanzia dei prestiti che le banche concederanno alle imprese con codici ATECO 41 (costruzione di edifici) e 43 (lavori di costruzione specializzati) per trasformare in liquidità i crediti acquisiti.