È  stato pubblicato sull’edizione straordinaria alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio  2023, il Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

 Il decreto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.R.I – ossia da oggi 17 febbraio 2023 – e sarà ora presentato alle Camere per la sua conversione in Legge.

Il provvedimento scaturente è costituito dai seguenti 3 articoli:

  • Art. 1Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  • Art. 2Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
  • Art. 3Entrata in vigore

 In particolare, il decreto prevede:

  • l’abrogazione della possibilità di cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese relative a interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, Superbonus, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso [art.2];
  • il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di acquisto di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con i suddetti interventi [art.1 co.1, lett.a)];
  • l’esclusione del reato di “concorso in violazione”, limitando la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti, nel momento in cui i cessionari siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate [art.1, co. 1, lett.b)].

Nel dettaglio, la nuova norma prevede:

  1. il divieto degli enti pubblici di acquisto di crediti derivanti da cessione o sconto da bonus edilizi (art.1, co.1, lett. a);
  2. l’esclusione dal reato di “concorso in violazione” (art.1, co.1, lett. b) per:
    • gli acquirenti i crediti da bonus edilizi in possesso di specifica documentazione (quali, il titolo abilitativo, la comunicazione alla ASL, la documentazione fotografica o video, la visura catastale ante-operam, le fatture e le quietanze di pagamento, le asseverazioni tecniche e di congruità dei costi, il visto di conformità),
    • per i correntisti delle banche che acquistano tali crediti, a condizione che venga loro rilasciata attestazione da parte dell’istituto di credito del possesso di tutta la suddetta documentazione;

In ogni caso, il mancato possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale “per dolo o colpa grave” per il cessionario, il quale può comunque fornire prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
Sull’ente impositore grava in ogni modo l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso dello stesso cessionario nella violazione e della sua responsabilità.

  1. l’esclusione per gli interventi futuri della possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura (art.2, co.1);
  2. la conferma della facoltà di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura:
    • ai fini del Superbonus, qualora in data precedente al 17 febbraio 2023 (art.2, co.2):

a) risulti presentata la CILAS in caso di interventi diversi da quelli condominiali (ossia quelli effettuati su mini condomini in “mono proprietà”, unifamiliari, edifici posseduti in via esclusiva da ONLUS, APS e ODV e IACP)
b) risulti adottata la delibera assembleare e presentata la CILAS per interventi condominiali
c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per interventi di demolizione e ricostruzione

    • ai fini dei bonus minori (Bonus ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus, compreso il “Sismabonus acquisti”), qualora in data precedente al 17 febbraio 2023 (art.2, co.3):

a) sia presentata la richiesta del titolo abilitativo,
b) siano già iniziati i lavori per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo,
c) sia regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il rogito di compravendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni di cui all’art.16 bis co.3 del TUIR-DPR 917/1986 (cd.” Acquisto di fabbricati integralmente ristrutturati da imprese“) o all’art.16, co.1-septies del DL 63/2013, convertito con modifiche dalla legge 90/2013 (cd. “Sismabonus acquisti“).