Con una recentissima pronuncia assunta dal Tar Campania, sez. I, del  22 dicembre 2022, n. 8016, il G.A. ha ribadito un’importante principio già consolidato nella giurisprudenza amministrativa.

In  particolare, con la sentenza in commento, il G.A. è tornato sul tema del “caro materiali”, soffermandosi in particolare sul meccanismo delle compensazioni 2021 di cui al decreto legge “sostegni bis” n. 73/2021 e sugli adempimenti richiesti alle amministrazioni ai fini di una sua corretta attuazione.

La pronuncia trae spunto da una vicenda in cui l’impresa ricorrente – aggiudicataria di una procedura di affidamento di lavori indetta dalla Provincia di Caserta – aveva presentato alla stazione appaltante istanza ex art. 1-septies, d.l. n. 73/2021, al fine di ottenere il riconoscimento dei maggiori costi sopportati a causa dell’incremento dei prezzi di taluni materiali da costruzione.

A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione provinciale, l’impresa adiva la Giurisdizione Amministrativa affinché fosse prescritto alla stessa di espletare l’istruttoria per la conclusione del procedimento relativo alle compensazioni richieste, nominando in caso di ulteriore inerzia un Commissario ad acta.

Prima di entrare nel dettaglio della pronuncia in  oggetto, si ricorda che per i lavori 2021, di cui all’art. 1-septies del decreto legge “Sostegni-bis” n. 73/2021,  il legislatore ha introdotto un meccanismo compensativo straordinario, attivabile su richiesta dell’appaltatore nel rispetto dei tempi prescritti ex lege (8 dicembre 2021 relativamente al primo semestre 2021,  e,  27 maggio 2022 relativamente al secondo semestre 2022) in relazione alle variazioni percentuali dei prezzi eccedenti l’8 per cento, come rilevate dal Ministero delle infrastrutture con propri decreti.

In tale contesto, la pretesa del privato contraente al riconoscimento del compenso revisionale esige l’attivazione su istanza di parte di un procedimento, nell’ambito del quale l’amministrazione sarà tenuta a svolgere l’attività istruttoria necessaria per accertare la sussistenza dei presupposti per procedere alla revisione.

Tanto chiarito, proseguono i giudici campani, lo schema procedimentale sopra delineato comporta, quindi, che l’attività dell’amministrazione debba sfociare nell’adozione di un provvedimento espresso che riconosca o meno il diritto dell’appaltatore al compenso revisionale.

In caso di inerzia della stazione appaltante, l’appaltatore potrà, così come afferma la sentenza in commento, impugnare ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a il silenzio inadempimento prestato dall’amministrazione e ottenere una pronuncia che imponga a quest’ultima di provvedere sulla domanda di revisione, indipendentemente dal contenuto della determinazione conclusiva.

 Per quanto detto, dal punto di vista delle imprese, la sentenza in commento assume rilevanza per almeno due ordini di ragioni:

  • In primo luogo, perché si ribadisce che in presenza di formali istanze di compensazione/revisione prezzi, le amministrazioni sono obbligate a concludere il procedimento attraverso l’adozione di un provvedimento espresso e motivato
  • In secondo luogo, poiché si richiamano le amministrazioni alla necessità di dare corso alle procedure di compensazione attivate dalle imprese senza attendere la revisione del decreto di riferimento, ma applicando in via transitoria e comunque salvo conguaglio quello già emanato dal Ministero