L’ANAC con Delibera del 4 aprile 2023, n. 140, in merito alla questione, spesso dibattuta, sulla legittimità della richiesta di requisiti aggiuntivi alle attestazioni SOA da parte delle S.A, ha confermato le precedenti decisioni assunte in subiecta materia (tra le tante Delibera n.26 del 7 gennaio 2021) ha ribadito che “Una stazione appaltante non può richiedere ai concorrenti requisiti speciali aggiuntivi rispetto all’attestazione SOA. L’attestazione di qualificazione, infatti, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.

 Viene dunque in rilievo, così come si evince dalla disamina della delibera n. 140/2023 in oggetto, la violazione dell’articolo 84 del D.lgs. 50/2016 secondo cui “gli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante l’attestazione di qualificazione SOA…”, nonché la mancata osservanza delle Linee Guida ANAC n. 4 secondo cui “L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti”.

Con la decisione in commento, l’ANAC non solo conferma il proprio orientamento, come sopra precisato, ma dimostra, altresì, di essere sempre in linea con le decisioni assunte dalla G. A. secondo cui “…L’unicità del sistema è finalizzata ad assicurare speditezza nello svolgimento della procedura, linearità nella verifica dei requisiti di partecipazione e standardizzazione dei requisiti stessi in relazione all’oggetto della procedura, a vantaggio delle stazioni appaltanti e delle imprese” (cfr. Tar Campania, Salerno, Sez. I, 17/ 08/ 2020, ex multis Consiglio di Stato sez. V del 15.01.2019, n. 374).

Si richiama un passaggio argomentativo contenuto nella delibera in oggetto che di seguito si riporta:”.. Per questi motivi non possono accogliersi le considerazioni svolte dal Rup nella nota di riscontro per cui la complessità o specificità dell’opera da realizzare”, in quanto, la configurazione di un sistema di qualificazione unico e vincolante non consente alle stazioni appaltanti di chiedere requisiti economico finanziari e tecnici ulteriori ai fini della partecipazione, poichè le uniche deroghe a tale principio sono state previste dal legislatore all’articolo 84 comma 7 D.lgs. 50/2016 per gli appalti di notevole importo. La norma dispone infatti che per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell’attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati alla verifica della capacità economico-finanziaria – ovvero la certificazione da società di revisione ovvero altri soggetti preposti dei parametri economico- finanziari significativi richiesti da cui emerga l’esposizione finanziaria dell’impresa, oppure una cifra d’affari in lavori pari a due volte l’importo a base di gara, che l’impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando – nonché alla verifica della capacità professionale”.

Per completezza di disamina, con la Delibera in commento, l’ANAC chiarisce che nell’appalto integrato è consentita la partecipazione di operatori in possesso dell’attestazione SOA per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, nonché degli operatori in possesso di attestazione di qualificazione per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrare i requisiti di idoneità previsto dalla normativa di settore.

Alla luce delle superiori considerazioni, in presenza di una richiesta di requisiti ulteriori normativamente consentiti, in linea con le determinazioni ANAC e con la recente giurisprudenza amministrativa, si giunge ad affermare che  “ .. la stazione appaltante non può prevedere requisiti ulteriori per la dimostrazione dei requisiti, in quanto costituenti solo un inutile aggravio ed onere probatorio per il concorrente..”