Come è noto il D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti bis), come convertito in Legge 142/2022, con l’art. 33-ter, intervenendo sull’art. 14 del decreto-legge n.50/2022 (cd. decreto Aiuti), ha disposto per i bonus edilizi ordinari che la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto in fattura, e dei cessionari venga applicata con modalità diverse, a seconda che i crediti oggetto di sconto in fattura o cessione siano sorti prima dell’entrata in vigore degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni, ovvero prima o dopo il 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del DL. 157/2021 cd. Decreto antifrode sui bonus fiscali).

 Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis.2 del DL. 50/2022 come sopra modificato, si dispone che:

  • per i crediti sorti dal 12 novembre 2021 – nell’introdurre l’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi, prima previsto solo per il Superbonus, la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al solo dolo o colpa grave operi in via automatica;
  • per i crediti sorti prima del 12 novembre 2021, la responsabilità solidale senza dolo e colpa grave del cessionario è esclusa solo se il cedente, diverso da una banca o da un intermediario finanziario, e che coincida con il fornitore, acquisisce dal beneficiario originario della detrazione, “ora per allora” il visto di conformità e la congruità dei costi. Con il meccanismo dell’ora per allora sarà quindi possibile recuperare  ex post, tutta la documentazione necessaria e utile ed apporre il relativo visto e le relative asseverazioni tecniche.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, in una risposta ad una FAQ dello scorso 6 giugno, fornisce le istruzioni sulle modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi.

A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che «la forma di rilascio del visto di conformità è libera» e che il professionista deve aver già inviato la comunicazione al momento del rilascio del visto, in base a quanto è stabilito all’interno dell’art. 21 del regolamento previsto dal decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999.

Nel documento che attesta il rilascio del visto di conformità, precisa inoltre l’Agenzia delle Entrate, «devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce»

Infine, per quanto riguarda le modalità di invio, viene specificato che «il rilascio del visto non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate», in quanto viene utilizzato esclusivamente in caso di controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.

Dunque, il professionista incaricato può utilizzare la PEC per inviare l’attestazione di rilascio del visto unicamente al soggetto interessato.