l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 , avente ad oggetto “Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, Legge 29 dicembre 2022, n.197, e Decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11”, con la quale ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle più recenti novità introdotte in materia di 110% dal Decreto Aiuti quater (DL 176/2022), dalla Legge di Bilancio 2023 (L 197/2022) e dal Decreto Cessioni crediti (DL 11/2023).

In particolare, la Circolare 13/E, con riferimento alla disciplina della Superbonus, fornisce i seguenti chiarimenti:

  • Varianti possibili alla CILA/CILAS

Con il DL 11/2023 è stata fornita una interpretazione autentica – dunque con efficacia retroattiva – in tema di varianti, non solo alla CILAS Superbonus ma anche rispetto ai titoli edilizi afferenti bonus fiscali diversi (si veda art. 2-bis DL 11/2023), chiarendo che:

  • la presentazione di un progetto in variante ad una CILAS (nel caso di interventi Superbonus 110%) o ad altro titolo abilitativo (per interventi di demolizione ricostruzione o per interventi diversi da quelli di cui all’art. 119 D.L. 34/2020) non determina la riduzione dell’incentivo fiscale (ossia il passaggio da 110% a 90%) ovvero la possibilità di usufruire della cessione del credito o sconto in fattura;
  • la variante può essere presentata indipendentemente dalle scadenze temporali fissate dall’articolo 1, comma 894, della Legge 197/2022 per la presentazione della CILA e per l’adozione della delibera assembleare nonché anche dopo il 16 febbraio 2023;
  • se per la presentazione della variante, laddove questa interessi parti comuni di un fabbricato, occorre una approvazione da parte dell’assemblea di condominio, non rileva la data della delibera di approvazione che può pertanto essere successiva anche alle scadenze contenute nei provvedimenti normativi già richiamati.

La Circolare 13/E, nel ricordare quanto disposto dall’art. 2-bis del DL 11/2023, interviene sul punto e specifica che “A titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023, non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi, nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.” [paragrafo 1.1.1. Condomìni, persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119, pag. 5]

  • La proroga al 30 settembre per le unifamiliari

Il Decreto Cessioni (DL 11/2023) ha previsto la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 (si veda art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del DL 34/2020, così come modificato dall’art. 01, comma 1, lettera a) DL 11/2023) del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus). Per le spese sostenute dopo questa data, invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del Sismabonus per gli interventi antisismici o del Bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. [paragrafo 1.1.2. Interventi afferenti su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, pag. 11]

  • Fotovoltaico e sistemi di accumulo, nuovi chiarimenti

Come stabilito dalla legge di Bilancio 2023, il Superbonus al 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici può essere fruito anche dalle Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps). In questo caso, gli impianti solari fotovoltaici vanno installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli. L’Agenzia chiarisce che questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati. [paragrafo 1.2. Introduzione del comma 7-bis dell’articolo 119 – Impianti solari e fotovoltaici, pag. 21]

  • Le rate per le spese del 2022 passano da 4 a 10

Il documento di prassi ricorda che, sempre in base a quanto previsto dal DL. 11/2023 (si veda art. 119, comma 8-quinquies DL 34/2020, così come introdotto dall’art. 2, comma 3-sexies DL 11/2023), i contribuenti possono ripartire in 10 anni (anziché in 4) le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus. Questa nuova possibilità, che punta ad agevolare la fruizione della detrazione da parte dei contribuenti, decorre a partire dal periodo di imposta 2023. [paragrafo 1.5. Opzioni per la fruizione della detrazione di cui all’articolo 119 in dieci quote annuali, pag. 26]