D.L. 98/2023 – Emergenza climatica: nuovi aggiornamenti su misure urgenti per la tutela dei lavoratori
- 2 Agosto 2023
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175/2023 il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, in vigore dal successivo 29 luglio.
Per quanto di interesse si segnala quanto contenuto all’art. 1 del Decreto legge in esame, recante “Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica
In particolare l’articolo 1 prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali,per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell’art. 12, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 148/2015 (concernenti i limiti di durata massima della CIGO), non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’art. 10, lettere m), n), e o), del medesimo d. lgs. ,ossia le imprese dei settori edile e lapideo.
Pertanto, anche per le imprese dei settori edile e lapideo i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, con ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane in un biennio mobile).
L’art. 1 precisa, inoltre, che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del medesimo art. 1, non si applica il contributo addizionale di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015. Si ricorda, peraltro, che, con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la norma di carattere generale già prevede che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili” (art. 13 comma 3 secondo periodo del d. lgs. n. 148/2015).
Si fa riserva di illustrare le istruzioni operative che saranno eventualmente fornite dall’Inps.