Con l’entrata in vigore il 15 luglio 2022 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito, anche CCII), l’Inps con  la Circolare n. 70/2023, che sostituisce integralmente le precedenti circolari n. 74/2008 e 32/2010, ha riepilogato le disposizioni vigenti in materia di intervento del Fondo di garanzia per il TFR, istituito dall’art. 2 della legge n. 297/1982, aggiornate con la nuova disciplina introdotta dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII), con riferimento a:

  • I SOGGETTI TUTELATI
  • I CREDITI PROTETTI: IL TFR E LE ULTIME TRE RETRIBUZIONI
  • PRESUPPOSTI PER L’INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA
  • Datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale
  • Datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale
  • CASI PARTICOLARI
  • LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
  • RAPPORTI TRA FONDO DI TESORERIA E FONDO DI GARANZIA
  • I CREDITI DI LAVORO

La circolare inoltre fornisce dettagliate indicazioni operative su:
­- presentazione della domanda di intervento del Fondo di garanzia, con l’elenco dei documenti da allegare caso per caso, e tempi di definizione della stessa; ­
– termini di prescrizione; ­ oneri accessori (interessi e rivalutazione monetaria) riconosciuti sulle prestazioni corrisposte dal Fondo di garanzia; ­
– tassazione delle suddette prestazioni; ­ modalità di pagamento; ­ ricorsi amministrativi e giudiziali; ­ surroga di diritto del Fondo di garanzia, per gli importi pagati, nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro.

Per ogni dettaglio si rinvia alla Circolare INPS 70/2023 ed alla nota tecnica illustrativa predisposta da ANCE