Appalti PNRR – Dichiarazione di impegno assunzionale Art. 47, comma 4, D.L. 77/2021.
- 11 Dicembre 2023
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In una recentissima pronuncia del TAR Puglia, Lecce, sez. II, 7 novembre 2023, n. 1244 il Giudice Amministrativo fornisce utili chiarimenti sulla dichiarazione di impegno assunzionale di donne e giovani in una procedura di gara per l’affidamento di lavori pubblici finanziati dal PNRR, normato ai sensi dell’art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021.
Il Tar chiarisce che l’assunzione dell’obbligo assunzionale “…costituisce un “requisito necessario dell’offerta ”….la medesima formulazione letterale dell’art. 47, comma 4, ultimo periodo, impone altresì di escludere (…) il carattere meramente eventuale dell’assunzione dell’obbligo in esame (…) sostanziandosi lo stesso in un impegno dichiarativo attuale e incondizionato, irrilevante essendo il fatto che tale obbligo sia poi materialmente destinato ad operare, sul piano concreto, solo nelle ipotesi in cui l’operatore dichiarato aggiudicatario avesse necessità di assumere nuovo personale per l’esecuzione dell’appalto aggiudicato”.
In sintesi il Giudice Amministrativo afferma il principio secondo cui la dichiarazione di impegno deve essere riscontrabile già in sede di proposizione dell’offerta da parte dell’impresa concorrente, pertanto, in una gara per l’affidamento di un appalto finanziato con fondi del PNRR va escluso il concorrente che non abbia dichiarato nella propria offerta l’impegno ad assumere la quota di percentuale minima di giovani e di donne, e in caso di avvenuta aggiudicazione, questa va annullata dalla S.A.
Ricordiamo che l’art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021 stabilisce che “Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti”.
La medesima disposizione, all’ultimo periodo, prevede inoltre che “(…) è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile”.
Se da un lato la sentenza esaminata si riferisce alle norme speciali contenute nel decreto legge 77/2021 relativi agli appalti finanziati con i fondi del Pnrr, si può affermare che i principi in essa non solo riguardano le procedure di appalto PNRR, ma anche a tutti i contratti pubblici per effetto della loro riconferma in seno al nuovo Codice dei Contratti (D.lgs 36/2023)