Il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana torna a trattare dell’indennità risarcitoria, ex art. 167 D. Lgs. 42/2004, per il danno causato al paesaggio a seguito della realizzazione di interventi edilizi non autorizzati.

Con la circolare n. 4 del  7 giugno 2018, posta in allegato, il Dipartimento interviene in ordine alle richieste di deroga, ai sensi dell’art. 4 co. 3 della L.R. 10/1991, all’ordine cronologico di trattazione afferenti l’accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004, predisponendo a tale fine apposito modello, da indirizzare al Dipartimento regionale al fine di motivarne la richiesta.

Tale esigenza, chiarisce il Dipartimento, nasce al fine di venire incontro alle legittime esigenze degli utenti, considerata la carenza di personale presso gli uffici di controllo ed il conseguente allungamento della durata del procedimento, stante che la richiesta di deroga va esplicitata e motivata dal Dirigente dell’unità organizzativa preposta al procedimento.

Ricordiamo che con circolare n. 2  del 7 febbraio 2018, visto il principio di intrasmissibilità della sanzione amministrativa, il Dipartimento aveva richiamato l’attenzione delle Soprintendenze circa l’accertamento del soggetto passivo obbligato al pagamento della sanzione ex art. 167 D.Lgs. 42/2004 (vedi infra notizia del 23 febbraio 2018).

Si ricorda che l’articolo 167 dispone che per alcune opere abusive ( indicate al comma 4) realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi  in discorso, debba presentare apposita domanda all’Autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

L’autorità competente deve pronunciarsi sulla domanda entro il termine di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

La quantificazione effettuata dalla Soprintendenza competente è comunicata al privato che ha commesso l’abuso ed al Dipartimento Regionale ai fini dell’adozione del decreto sanzionatorio.

La quantificazione della Soprintendenza costituisce una proposta che concorre a determinare la volontà dell’amministrazione, che si perfeziona con il decreto sanzionatorio.

Si ricorda che la perentorietà del termine riguarda non la sussistenza del potere, ma l’obbligo di concludere la fase del procedimento (obbligo che, se rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal giudice, con le relative conseguenze). Quindi, nel caso di superamento del medesimo termine di 90 giorni, così come avviene nel caso di superamento del termine di centottanta giorni, fissato dal medesimo art. 167 comma 5 per la conclusione del procedimento, nonché nel caso di superamento di quello di quarantacinque giorni, fissato dall’art. 146, comma 5, il D.Lgs. 42/2004 non ha determinato né la perdita del relativo potere, né alcuna ipotesi di silenzio qualificato o significativo (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4656 del 18 settembre 2013, Consiglio di Stato, Sez. VI n. 1935 del 13 maggio 2016).

In allegato la Circolare 4/2018