In vista delle prossime scadenze previste dal Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023) in tema di accreditamento al nuovo sistema di qualificazione, si forniscono alcuni chiarimenti resi dal MIT.

In particolare, con un parere reso in data 26 luglio 2023, n. 2189   il MIT ha chiarito che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto dal nuovo Codice (D.lgs. 36/2023) ed efficace a partire dal 1° luglio 2023, non trova applicazione per gli interventi finanziati con i fondi PNRR/PNC.

Per tale tipologia di appalti, infatti, in linea con quanto già chiarito nella circolare esplicativa del 13 luglio 2023 , adottata dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vige la disciplina derogatoria introdotta dall’articolo 14 del dl. 13/2023 (Decreto PNRR 3) prorogata dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024, dall’art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (cd “decreto “milleproroghe”).

Si ricorda che, ai sensi del predetto articolo 14, comma 4, del Decreto PNRR, viene previsto che “Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo” [….] le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32 (Decreto Sblocca cantieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Ai sensi del citato art. 1, comma 1, del Decreto Sblocca Cantieri, a seguito delle modifiche introdotte dal dl 77/2021 (Decreto semplificazione bis), si stabilisce che  “Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 (D. Lgs. n. 50/2016, n.d.r.), attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi”. 

 In virtù di tale disposizione, il MIT chiarisce, quindi, con la citata circolare del 13 luglio 2023, che  “…in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023 (recte 30 giugno 2024) la possibilità per i comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.2. del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77”, pertanto i Comuni non capoluogo di provincia continueranno ad utilizzare le disposizioni sull’aggregazione delle stazioni appaltanti fino ad oggi seguite, in quanto non si applicheranno agli appalti PNRR e assimilati ad essi affidati, fino al 30 giugno 2024le regole sulla qualificazione delle stazioni appaltanti introdotte dal nuovo Codice, ma la specifica disciplina derogatoria di cui al D.L. n. 77/2021.

Tuttavia, il Mit con la circolare da ultimo citata (13 luglio 2023) ha fornito, altresì, alcune indicazioni alle amministrazioni pubbliche, chiarendo, anzitutto, che le indicazioni interpretative fornite non possono esonerare le stazioni appaltanti, anche per gli appalti PNRR/PNC ad attivarsi tempestivamente per conseguire “a regime” i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 36 del 2023 e, dunque, dal rendersi pars diligentior nel richiedere l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione nei termini stabiliti dal nuovo codice dei contratti, invitando, dunque, le medesime “…da un lato a non considerare l’iscrizione con riserva una sorta di “autorizzazione” sine die ad operare, ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio, la cui efficacia viene espressamente perimetrata ex lege; a non essere inerti, attivandosi, fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall’Allegato II.4 del d.lgs. n. 36/2023”.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo del parere n. 2189 del 26 luglio /2023 e della circolare del 13 luglio 2023.